Art. 3 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della
salute, Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria,  entro  il
termine perentorio del 15 ottobre 2022 il resoconto dettagliato delle
vaccinazioni anti  SARS-CoV-2  effettuate  in  farmacia  nel  periodo
intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2022. 
  2. Il Ministero della  salute,  verificata  la  coerenza  dei  dati
trasmessi anche attraverso  le  informazioni  presenti  nell'anagrafe
nazionale vaccini,  entro  il  successivo  30  novembre,  eroga  alle
regioni e province autonome le risorse di cui all'art. 1 del presente
decreto, sulla base dei criteri individuati nell'art. 2. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 settembre 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2672