Art. 3 Riparto delle risorse 1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2022 il resoconto dettagliato delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 effettuate in farmacia nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2022. 2. Il Ministero della salute, verificata la coerenza dei dati trasmessi anche attraverso le informazioni presenti nell'anagrafe nazionale vaccini, entro il successivo 30 novembre, eroga alle regioni e province autonome le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei criteri individuati nell'art. 2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2022 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2672