IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione
europea  agli  «aiuti  de   minimis»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) ABER n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) GBER n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea (20221C 131  1/01)
recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20  maggio
2022 che regola il  regime  di  aiuto  di  Stato  recante  il  Quadro
riepilogativo delle  misure  a  sostegno  delle  imprese  attive  nei
settori agricolo, forestale, della  pesca  e  acquacoltura  ai  sensi
della sezione  2.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia  contro  l'Ucraina  e  successive  modifiche  e   integrazioni
notificato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022)
n. 3359 final Aiuto  di  Stato  SA.  102896  del  18  maggio  2022  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 recante «Disposizioni  nazionali
di applicazione del regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
  Visti in particolare l'art. 19 e l'art. 24 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n.
5465 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese», a norma dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 recante «regolamento recante  modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge   21   settembre   2019,   n.   104   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto l'art. l, comma 128, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno  delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una  dotazione
di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69   recante
l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori  150  milioni
di euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che  rifinanzia  il  «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e
dell'acquacoltura» (Tabella 13 MIPAAF) per 80  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023; 
  Visti gli articoli  68  comma  2-bis  e  68-quater,  comma  1,  del
decreto-legge n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge  n.
106/2021 che ha rideterminato la dotazione del suddetto fondo in  295
milioni per l'anno 2021; 
  Visto in particolare l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21 recante il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e  dell'acquacoltura  al
fine di fronteggiare il peggioramento  economico  internazionale  con
innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi  Ucraina,  con
incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a  35  milioni  di
euro per l'anno 2022; 
  Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18 convertito con modificazione in legge 24 aprile 2020, n.  27  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e  di  crisi  Ucraina»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114, che ha rifinanziato il suddetto
Fondo di 20 milioni per l'anno 2022; 
  Considerato  che  la  comunicazione   della   Commissione   «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» del 24 marzo 2022 (2022/C 131 1/01) evidenzia che la crisi
geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro  l'Ucraina
ha ripercussioni particolarmente gravi anche  sul  settore  agricolo,
che gli elevati prezzi dell'energia si traducono  in  elevati  prezzi
dei fertilizzanti e che anche le forniture di fertilizzanti risentono
delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e
dalla Bielorussia; 
  Considerato che  il  settore  del  riso  necessita  di  misure  che
consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche  per
fare fronte alle  emergenze  o  a  situazioni  di  crisi  di  mercato
impreviste come l'attuale peggioramento economico internazionale  con
innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale  scenario  di
instabilita' internazionale a ridosso della grave  crisi  di  mercato
della recente pandemia da COVID 19 che ha gia' duramente  colpito  il
settore agricolo concedendo un ristoro per i maggiori costi sostenuti
per la campagna 2022; 
  Considerato in particolare che la coltivazione del riso dipende  da
un costante approvvigionamento idrico e che nell'annata in  corso  si
e' registrato un andamento climatico particolarmente siccitoso che ha
fortemente ridotto nelle  zone  vocate  le  disponibilita'  di  acqua
necessaria alla coltivazione recando un ulteriore aggravio dei  costi
e una riduzione della capacita' produttiva; 
  Considerato che, secondo le rilevazioni  ISMEA,  la  ripresa  delle
attivita' produttive del settore agricolo dopo il picco pandemico  ha
determinato  un  forte  aumento  delle  richieste  di  materie  prime
energetiche, innescando una significativa spinta al rialzo dei prezzi
che ha raggiunto livelli record in questa  prima  frazione  del  2022
anche come conseguenza della crisi  Russia-Ucraina.  In  particolare,
nel periodo gennaio-maggio 2022, ISMEA ha registrato un  aumento  del
prezzo del petrolio di + 64%, del  gas  naturale  di  +  349%  e  dei
fertilizzanti di +154% (rispetto al periodo gennaio-maggio 2021); 
  Considerato che l'aumento dei costi nelle aziende agricole italiane
generato dalla crisi Ucraina e' registrato anche dal report del  CREA
«Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui  risultati  economici
delle aziende agricole italiane - marzo 2022» che attesta un  aumento
del costo medio nazionale per il settore dei seminativi e cerealicoli
tra  il  65%  e  il  70%  con  particolare  incidenza  nelle  regioni
maggiormente vocate alla coltivazione del riso; 
  Considerato lo «Studio su aumento dei costi per la coltivazione del
riso per il 2022» dell'Ente nazionale risi  (Ente  risi)  rif.  prot.
MIPAAF del 6 settembre 2022, n. 0396276 che attesta un deciso aumento
dei costi  per  i  fertilizzanti  specifici  per  il  riso  e  per  i
carburanti rispetto alla campagna 2021 pari ad una forbice tra il 58%
(dati CCIAA) e il 75% (dati puntuali) per il gasolio agricolo e  pari
al 96% per i fertilizzanti (dati CCIAA); 
  Ritenuto di assicurare la copertura dell'intervento a sostegno  dei
produttori di riso attraverso le risorse del «Fondo per lo sviluppo e
il sostegno delle filiere agricole della pesca  e  dell'acquacoltura»
di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n.  178  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 14 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b)  «Quadro  temporaneo»:  regime   di   aiuti   previsto   dalla
comunicazione  della  Commissione  europea  del  24  marzo  2022,  n.
2022/C1311/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni; 
    c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
    d) «Domanda unica»: documento previsto dall'art. 11  del  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  del  7
giugno 2018, n.  5465  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  La
Domanda unica puo' essere utilizzata ai  fini  della  predisposizione
della domanda di aiuto precompilata; 
    e) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola che  ha  coltivato
riso nella campagna 2021 e  nella  campagna  2022  e  che  ha  subito
l'aumento dei costi di produzione. Il contributo a fondo  perduto  di
cui al presente decreto non spetta, in ogni caso ai soggetti  la  cui
attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente
decreto e  ai  soggetti  che  hanno  attivato  la  partita  IVA  dopo
l'entrata in vigore del presente  decreto.  Gli  aiuti  a  norma  del
presente decreto non sono concessi a imprese soggette  alle  sanzioni
adottate dall'Unione europea di  cui  alla  sezione  1.1  del  Quadro
temporaneo della Commissione europea, tra cui ma non solo: 
      i) persone, entita' o organismi specificatamente indicati negli
atti giuridici che impongono tali sanzioni; 
      ii) imprese possedute  o  controllate  da  persone,  entita'  o
organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; 
      iii) imprese che operano nel settore industriale oggetto  delle
sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli
obiettivi delle sanzioni in questione. 
  Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficolta' ai sensi  della
Comunicazione  (2022/C  131  1/01)  della   Commissione   europea   e
successive modifiche e integrazioni; 
    f) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA.