Art. 3 Risorse disponibili 1. Le risorse destinate all'intervento di cui al presente decreto sono pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, nell'ambito delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», istituito dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.