Art. 3 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Le risorse destinate all'intervento di cui al  presente  decreto
sono pari a 15 milioni di euro per  l'anno  2022,  nell'ambito  delle
risorse del «Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura»,  istituito  dall'art.  1,
comma 128,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e  successive
modificazioni ed integrazioni e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023
dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e incrementato, per il solo anno
2022, dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  e
dall'art. 19, comma 1, del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.