Art. 4 Criteri e entita' dell'aiuto 1. Il contributo di cui al presente decreto e' concesso nei limiti fissati dal Quadro temporaneo sezione 2.1 e nel rispetto del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 (come successivamente modificato ed integrato). 2. Nei limiti di spesa di cui all'art. 3 del presente decreto e, in tali limiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione, ai soggetti beneficiari e' concesso un aiuto fino a 100,00 euro per ogni ettaro coltivato a riso nella campagna 2022. 3. L'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero di ettari per i quali e' stata presentata la domanda di riconoscimento dell'aiuto.