Art. 5 
 
                  Procedura di richiesta dell'aiuto 
 
  1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto  gestore  apposita
domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e  4,
secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da  emanarsi
entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto. La domanda e'  offerta  dal  soggetto  gestore  al  soggetto
beneficiario anche in modalita'  precompilata  utilizzando  anche  la
Domanda unica.