Art. 5 Procedura di richiesta dell'aiuto 1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda e' offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario anche in modalita' precompilata utilizzando anche la Domanda unica.