Art. 8 
 
                      Monitoraggio e relazioni 
 
  1. Il Ministero pubblica sul proprio sito web  istituzionale  sugli
aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative  ad  ogni  singolo
aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000  euro
nei settori della produzione primaria  dei  prodotti  e  superiore  a
100.000 euro negli altri settori, con riferimento  alle  informazioni
di cui all'allegato III dei regolamenti ABER  e  GBER,  entro  dodici
mesi dal momento della concessione. 
  2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58,  sezione  2.1,
del Quadro temporaneo il soggetto gestore conserva per dieci anni  le
registrazioni  particolareggiate  che  contengono  ogni  informazione
necessaria per verificare che gli  aiuti  siano  stati  concessi  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti della suddetta comunicazione e
del  decreto  interdipartimentale  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 settembre 2022 
 
                               Il Sottosegretario di Stato: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 1079