Art. 2
Criteri, modalita' di riparto delle risorse e monitoraggio
1. Per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse di cui al
precedente art. 1, sono ripartite tra le regioni sulla base del
numero di pazienti eleggibili, calcolati dalla stima dei casi di
carcinoma non a piccole cellule (adenocarcinoma) non squamoso
metastatico del polmone, fino a concorrenza delle risorse disponibili
annualmente, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le modalita' e i requisiti per l'accesso ai test di NGS nei
pazienti con carcinoma non a piccole cellule non squamoso metastatico
del polmone, sono indicati nell'allegato 2 che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. Per l'anno 2022, entro il 30 novembre, le regioni trasmettono al
Ministero della salute una delibera di impegno ad adottare tutti gli
atti necessari per l'attuazione delle indicazioni dell'allegato 2,
relative alle modalita' organizzative per la prescrizione,
l'esecuzione, l'utilizzo, il monitoraggio, nonche' l'esecuzione e la
valutazione dei risultati dei test di NGS, al fine di una appropriata
scelta terapeutica per i pazienti affetti da carcinoma non a piccole
cellule non squamoso metastatico del polmone.
4. Entro trenta giorni dal termine fissato per la trasmissione
delle delibere di cui al comma 3, il Ministero, acquisito il parere
favorevole del Comitato di coordinamento di cui all'art. 3, eroga
alle regioni il finanziamento di cui al comma 1, relativo all'anno
2022.
5. Entro il 30 ottobre 2023, le regioni trasmettono al Ministero
della salute la relazione dei primi dodici mesi di attivita' secondo
i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2.
6. Il Ministero della salute, acquisito il parere del Comitato di
coordinamento di cui al successivo art. 3, eroga alle regioni il
finanziamento di cui al comma 1, relativo all'anno 2023. La mancata o
incompleta presentazione della relazione riferita ai primi dodici
mesi di attivita' comporta il recupero totale o parziale delle
risorse trasferite e preclude il trasferimento delle risorse
dell'anno 2023 alle regioni inadempienti.
7. Le regioni potranno utilizzare le risorse di cui all'art. 1, per
lo svolgimento delle attivita' di cui all'allegato 2, entro il 31
marzo 2026. Le regioni trasmettono al Ministero della salute, entro
il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale, secondo i criteri
stabiliti nel summenzionato allegato 2. Il Comitato di coordinamento
di cui all'art. 3, valuta la conformita' delle relazioni annuali. La
mancata o incompleta presentazione delle relazioni annuali comporta
il recupero totale o parziale delle risorse precedentemente
trasferite.