Art. 2 
 
     Criteri, modalita' di riparto delle risorse e monitoraggio 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2022  e  2023,  le  risorse  di  cui  al
precedente art. 1, sono ripartite  tra  le  regioni  sulla  base  del
numero di pazienti eleggibili, calcolati  dalla  stima  dei  casi  di
carcinoma  non  a  piccole  cellule  (adenocarcinoma)  non   squamoso
metastatico del polmone, fino a concorrenza delle risorse disponibili
annualmente,  secondo  la  tabella  di  cui   all'allegato   1,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le modalita' e i requisiti per l'accesso  ai  test  di  NGS  nei
pazienti con carcinoma non a piccole cellule non squamoso metastatico
del polmone, sono indicati  nell'allegato  2  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  3. Per l'anno 2022, entro il 30 novembre, le regioni trasmettono al
Ministero della salute una delibera di impegno ad adottare tutti  gli
atti necessari per l'attuazione delle  indicazioni  dell'allegato  2,
relative  alle   modalita'   organizzative   per   la   prescrizione,
l'esecuzione, l'utilizzo, il monitoraggio, nonche' l'esecuzione e  la
valutazione dei risultati dei test di NGS, al fine di una appropriata
scelta terapeutica per i pazienti affetti da carcinoma non a  piccole
cellule non squamoso metastatico del polmone. 
  4. Entro trenta giorni dal  termine  fissato  per  la  trasmissione
delle delibere di cui al comma 3, il Ministero, acquisito  il  parere
favorevole del Comitato di coordinamento di  cui  all'art.  3,  eroga
alle regioni il finanziamento di cui al comma  1,  relativo  all'anno
2022. 
  5. Entro il 30 ottobre 2023, le regioni  trasmettono  al  Ministero
della salute la relazione dei primi dodici mesi di attivita'  secondo
i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2. 
  6. Il Ministero della salute, acquisito il parere del  Comitato  di
coordinamento di cui al successivo art.  3,  eroga  alle  regioni  il
finanziamento di cui al comma 1, relativo all'anno 2023. La mancata o
incompleta presentazione della relazione  riferita  ai  primi  dodici
mesi di attivita'  comporta  il  recupero  totale  o  parziale  delle
risorse  trasferite  e  preclude  il  trasferimento   delle   risorse
dell'anno 2023 alle regioni inadempienti. 
  7. Le regioni potranno utilizzare le risorse di cui all'art. 1, per
lo svolgimento delle attivita' di cui all'allegato  2,  entro  il  31
marzo 2026. Le regioni trasmettono al Ministero della  salute,  entro
il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale, secondo i  criteri
stabiliti nel summenzionato allegato 2. Il Comitato di  coordinamento
di cui all'art. 3, valuta la conformita' delle relazioni annuali.  La
mancata o incompleta presentazione delle relazioni  annuali  comporta
il  recupero  totale  o  parziale   delle   risorse   precedentemente
trasferite.