IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 12, comma 6, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che dispone «Fatto in ogni caso salvo  il  disposto  dell'ultimo
periodo del comma  1  dell'art.  11  del  presente  decreto,  ciascun
medicinale che abbia le caratteristiche di  medicinale  generico,  di
cui all'art. 10, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, o di medicinale biosimilare, di cui all'art. 10,
comma 7, dello stesso decreto, e'  automaticamente  collocato,  senza
contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui  appartiene
il medicinale di riferimento qualora l'azienda titolare  proponga  un
prezzo di vendita di evidente convenienza per il  Servizio  sanitario
nazionale. E' considerato tale il prezzo che, rispetto a  quello  del
medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari  a  quello
stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta
dell'AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni
del presente comma  si  applicano  anche  ai  medicinali  oggetto  di
importazione parallela»; 
  Visto l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,  n.
189, in  base  al  quale  in  sede  di  periodico  aggiornamento  del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai  sensi
di legge non possono essere classificati come farmaci  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore  alla  data  di
scadenza del brevetto o del certificato di protezione  complementare,
pubblicata dal Ministero dello  sviluppo  economico  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   e,   in
particolare, l'art. 48, comma 33, che prevede che dal 1° gennaio 2004
i prezzi dei prodotti rimborsati  dal  Servizio  sanitario  nazionale
sono determinati mediante contrattazione tra l'Agenzia  italiana  del
farmaco e i produttori secondo le  modalita'  e  i  criteri  indicati
nella delibera del Comitato interministeriale per  la  programmazione
economica 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 28 marzo 2001, n. 73; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24
luglio 2020, n.  185,  che  ha  abrogato  la  delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica 1°  febbraio  2001,
n. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e, in particolare,
l'art. 10; 
  Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'art. 15; 
  Considerato che le  vigenti  disposizioni  non  consentono  che  le
domande di autorizzazione all'immissione in commercio  di  medicinali
generici o biosimilari siano  condizionate  dalla  data  di  scadenza
della tutela brevettuale; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  4  aprile  2013,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  6
giugno 2013, n. 131; 
  Vista la proposta dell'Agenzia italiana del farmaco del  12  aprile
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Criteri applicativi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, e' considerato «di evidente convenienza per il Servizio
sanitario nazionale» il prezzo di vendita di un medicinale generico o
di un medicinale biosimilare che  presenti  un  ribasso  percentuale,
rispetto al prezzo del  medicinale  di  riferimento,  almeno  pari  a
quello indicato nella tabella di cui all'Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente decreto, per ciascuno degli  scaglioni  di
fatturato indicati nella tabella medesima. 
  2. Ai fini del disposto del comma 1, si prendono in  considerazione
il prezzo del medicinale di  riferimento  vigente  al  momento  della
domanda e il valore medio annuo della spesa complessiva sostenuta dal
Servizio sanitario nazionale per  il  medicinale  coperto  da  tutela
brevettuale, compresi eventuali licenziatari, nei tre anni solari che
precedono la domanda di rimborsabilita'. 
  3. Qualora il fatturato medio  degli  ultimi  tre  anni  solari  di
commercializzazione del medicinale di  riferimento  antecedenti  alla
scadenza della tutela brevettuale, rientri in un diverso scaglione di
livello di spesa della tabella di cui  all'Allegato  A,  a  decorrere
dalla  predetta  scadenza  e'  automaticamente  applicato  lo  sconto
riferito a tale scaglione, se piu' favorevole al  Servizio  sanitario
nazionale, in  luogo  dello  sconto  originariamente  proposto  nella
domanda di rimborsabilita'. 
  4.  La  proposta,  da  parte   del   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale generico o biosimilare, di
un prezzo superiore a quello di evidente convenienza per il  Servizio
sanitario  nazionale,  quale  definito  dal  disposto  del  comma  1,
comporta l'avvio dell'ordinaria procedura di negoziazione del prezzo,
in applicazione del decreto del Ministero della salute del  2  agosto
2019.