Art. 2 
 
                             Fonte dati 
 
  1. L'Agenzia italiana del farmaco rende  noto  entro  settembre  di
ciascun anno, i valori di  spesa  del  Servizio  sanitario  nazionale
rilevati   nei   precedenti   tre   anni   attraverso    il    flusso
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali  (OSMED)  per
la spesa farmaceutica convenzionata e il  flusso  tracciabilita'  del
farmaco, per le molecole in scadenza brevettuale nei  successivi  due
anni  solari,  indicate  nella  pubblicazione  del  Ministero   dello
sviluppo economico, di cui all'art. 11, comma 1-bis, ultimo  periodo,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
  2.  Per  conoscere  i  valori  di  spesa  del  Servizio   sanitario
nazionale, rilevati attraverso il flusso dell'Osservatorio  nazionale
sull'impiego  dei  medicinali  (OSMED)  per  la  spesa   farmaceutica
convenzionata e il flusso tracciabilita' del farmaco, per le molecole
con scadenza brevettuale  diversa  da  quella  di  cui  al  comma  1,
l'azienda  interessata  puo'  fare  espressa  richiesta   all'Agenzia
italiana del farmaco.