Art. 3 Disciplina transitoria 1. Le domande di classificazione e prezzo di medicinali generici e biosimilari, gia' all'esame dell'Agenzia italiana del farmaco prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere aggiornate, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle aziende interessate che intendono avvalersi della nuova disciplina, purche' non si sia conclusa la procedura di negoziazione del prezzo.