IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 18, rubricato «Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina»; Visto il comma 1 del citato art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022 che, per l'anno 2022, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento; Visto il comma 2 del medesimo art. 18, che dispone che, «sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale; b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021; c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; Visti i successivi commi 3, 4 e 6 del medesimo articolo, che definiscono, in particolare, le modalita' di quantificazione del contributo, nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria stanziata, nonche' delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131I/01, recante «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visto, inoltre, il comma 5 del medesimo art. 18, che dispone che, «con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che e' fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonche' le modalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse»; Visto l'art. 25-bis del piu' volte citato decreto-legge n. 50 del 2022, che, al comma 10, stabilisce che, per le finalita' previste dallo stesso art. 25-bis, e' autorizzata la riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, del «Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina» di cui all'art. 18, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, il quale, per effetto di tale modifica, presenta, dunque, una dotazione di 120 milioni di euro; Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022, concernente modifiche al predetto quadro temporaneo; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli numeri 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati» e, in particolare, il comma 1-quater, che, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, ha esteso la deroga di cui al comma 1 del medesimo art. 53 agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, in particolare, l'art. 18, concernente la disciplina in merito alla contabilita' semplificata per le imprese minori; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80; Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180; Considerato che, per lo svolgimento delle attivita' relative all'attuazione dell'intervento agevolativo, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del citato art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Carta di identita' elettronica»: il documento d'identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019; b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); c) «decreto-legge n. 50/2022»: il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91; d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; e) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; f) «quadro temporaneo»: il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni ed integrazioni; g) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale, il cui funzionamento e' stato disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115; h) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; i) «SPID»: il sistema unico di accesso con identita' digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.