Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, l'agevolazione di cui al presente decreto, e' rivolta, fatte salve le esclusioni di cui al presente articolo, alle PMI, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale; b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021; c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi. 2. Le PMI di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza, devono essere, altresi', in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritti e attivi nel registro delle imprese; b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che svolgono, in via prevalente, attivita' economiche di cui alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007. 4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in condizioni previste dalla legge come cause di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. 5. Secondo quanto disposto dal quadro temporaneo, non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni di cui al presente provvedimento le persone fisiche e le entita' oggetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea, tra cui: a) persone, entita' o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni; b) imprese possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.