Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  18,  comma  2,  del
decreto-legge n. 50/2022, l'agevolazione di cui al presente  decreto,
e' rivolta, fatte salve le esclusioni di cui  al  presente  articolo,
alle PMI, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: 
    a)  hanno  realizzato  negli  ultimi  due  anni   operazioni   di
compravendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di
materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione  russa  e
la Repubblica di  Bielorussia,  pari  almeno  al  20  per  cento  del
fatturato aziendale totale; 
    b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e
semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n.  50/2022  incrementato  almeno
del  30  per  cento  rispetto  al  costo  di   acquisto   medio   del
corrispondente  periodo  dell'anno  2019  ovvero,  per   le   imprese
costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di  acquisto  medio
del corrispondente periodo dell'anno 2021; 
    c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente  la  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 un calo  di  fatturato
di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del  2019.  Ai
fini della quantificazione della riduzione del fatturato  rilevano  i
ricavi. 
  2.  Le  PMI  di  cui  al  comma  1,  alla  data  di   presentazione
dell'istanza, devono  essere,  altresi',  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) avere sede legale od operativa nel territorio  dello  Stato  e
risultare regolarmente costituite, iscritti  e  attivi  nel  registro
delle imprese; 
    b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    c) non essere destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231. 
  3. Non sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto  le  imprese  che  svolgono,  in  via  prevalente,  attivita'
economiche di cui alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e  pesca»
della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007. 
  4. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti che si  trovano  in  condizioni  previste
dalla legge come cause di incapacita' a beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. 
  5. Secondo quanto disposto dal quadro temporaneo,  non  possono  in
ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle  agevolazioni
di cui al presente provvedimento le  persone  fisiche  e  le  entita'
oggetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea, tra cui: 
    a) persone, entita' o  organismi  specificamente  indicati  negli
atti giuridici che impongono le sanzioni; 
    b)  imprese  possedute  o  controllate  da  persone,  entita'   o
organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; 
    c) imprese che operano  nel  settore  industriale  oggetto  delle
sanzioni adottate dall'Unione  europea  in  quanto  l'aiuto  potrebbe
pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.