Art. 4 
 
                Modalita' di accesso all'agevolazione 
 
  1. Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, i  soggetti  di  cui
all'art.  3  in  possesso  dei  requisiti  presentano  al   Ministero
un'apposita  istanza,  sulla  base  del   modello   fac-simile   reso
disponibile nella sezione del sito  del  Ministero  (www.mise.gov.it)
dedicata  alla  misura,  da  trasmettere   esclusivamente   per   via
telematica attraverso  la  procedura  informatica  raggiungibile  dal
medesimo sito internet. Ciascun soggetto  puo'  presentare  una  sola
istanza. 
  2.  L'accesso   alla   procedura   informatica   avviene   mediante
l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID o  carta  nazionale
dei servizi o carta di  identita'  elettronica  ed  e'  riservato  ai
soggetti  rappresentanti  legali   dell'impresa   richiedente,   come
risultanti  dal  certificato  camerale  della  medesima  impresa.  Il
rappresentante legale dell'impresa, previo  accesso  alla  procedura,
puo' conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza
per la compilazione, la sottoscrizione digitale  e  la  presentazione
dell'istanza medesima. 
  3. Ai fini della corretta compilazione  dell'istanza,  il  soggetto
richiedente e' tenuto a: 
    a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati  presso
il registro delle imprese; 
    b) verificare  i  dati  acquisiti  in  modalita'  telematica  dal
registro delle imprese. 
  4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non  risulti  possedere,
sulla base delle informazioni desumibili dal registro delle imprese e
risultanti dal relativo certificato  camerale,  i  requisiti  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), ovvero svolga in via prevalente
un'attivita'  economica  riconducile  alla  sezione  A  «Agricoltura,
silvicoltura  e  pesca»   della   classificazione   delle   attivita'
economiche ATECO 2007, la procedura informatica  non  consentira'  il
completamento dell'iter di presentazione dell'istanza.  Nel  caso  in
cui le informazioni presenti nel registro  delle  imprese  non  siano
aggiornate, il  soggetto  richiedente  e'  tenuto  ad  effettuare  le
necessarie rettifiche, come previsto al comma 3. 
  5. Ai fini del completamento  della  compilazione  dell'istanza  di
accesso  all'agevolazione,  al  soggetto  istante  e'  richiesto   il
possesso di  una  posta  elettronica  certificata  (PEC)  attiva.  La
registrazione della PEC nel  registro  delle  imprese  e'  condizione
obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo  accertamento
e' effettuato in modalita' telematica dalla procedura informatica. 
  6.  Nell'istanza,  oltre  al  possesso  dei  requisiti  di  accesso
all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara: 
    a) di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal
quadro  temporaneo,  considerando  anche  l'importo  del   contributo
richiesto di cui alla lettera e); 
    b) l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo  di  imposta  2019,
ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio  2020,  l'ammontare
dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2021; 
    c) l'ammontare dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e  quelli
riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero,  per  le  sole
PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei  ricavi  riferiti
al corrispondente trimestre del 2021; 
    d) l'ammontare medio dei  ricavi  riferiti  all'ultimo  trimestre
anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022
e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019,  ovvero,  per
le sole PMI costituite dal 1° gennaio  2020,  l'ammontare  medio  dei
ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021; 
    e) l'importo del  contributo  richiesto  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    f) l'IBAN relativo  al  conto  corrente,  intestato  al  soggetto
richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione. 
  7. Ai fini dell'accesso all'agevolazione, il possesso da parte  del
soggetto richiedente dei  requisiti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
nonche' l'ammontare dei ricavi di cui al comma 6, lettere b), c) e d)
e' asseverato dal presidente del collegio sindacale  o  dal  revisore
unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti,
da un professionista iscritto  nell'albo  dei  revisori  legali,  dei
dottori commercialisti, dei ragionieri  e  periti  commerciali  o  in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro
di assistenza fiscale. Unitamente all'istanza  di  cui  al  comma  1,
inoltre, sono trasmesse, laddove  necessarie,  le  autocertificazioni
per la richiesta della documentazione  antimafia,  rese  secondo  gli
schemi   disponibili   nella   sezione   del   sito   del   Ministero
(www.mise.gov.it), dedicata alla misura. 
  8.  A  pena  di  improcedibilita',  l'istanza  deve  pervenire   al
Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua  parte  e,
ove necessari, dei relativi allegati. 
  9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00
del decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel sito istituzionale del Ministero  (www.mise.gov.it)
ed entro e non oltre il trentesimo giorno  successivo  alla  medesima
data di pubblicazione.  Le  istanze  presentate  fuori  dai  predetti
termini,  cosi'  come  quelle  presentate  incomplete,   ovvero   con
modalita' difformi rispetto a quelle  sopra  descritte,  non  saranno
prese in considerazione dal Ministero. 
  10. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina
alcun vantaggio ne' penalizzazione  nell'iter  di  trattamento  delle
stesse.