Art. 4 Modalita' di accesso all'agevolazione 1. Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, i soggetti di cui all'art. 3 in possesso dei requisiti presentano al Ministero un'apposita istanza, sulla base del modello fac-simile reso disponibile nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura, da trasmettere esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica raggiungibile dal medesimo sito internet. Ciascun soggetto puo' presentare una sola istanza. 2. L'accesso alla procedura informatica avviene mediante l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID o carta nazionale dei servizi o carta di identita' elettronica ed e' riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, puo' conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza medesima. 3. Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente e' tenuto a: a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese; b) verificare i dati acquisiti in modalita' telematica dal registro delle imprese. 4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), ovvero svolga in via prevalente un'attivita' economica riconducile alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, la procedura informatica non consentira' il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente e' tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3. 5. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante e' richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel registro delle imprese e' condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento e' effettuato in modalita' telematica dalla procedura informatica. 6. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara: a) di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal quadro temporaneo, considerando anche l'importo del contributo richiesto di cui alla lettera e); b) l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2021; c) l'ammontare dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021; d) l'ammontare medio dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare medio dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021; e) l'importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto; f) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione. 7. Ai fini dell'accesso all'agevolazione, il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nonche' l'ammontare dei ricavi di cui al comma 6, lettere b), c) e d) e' asseverato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Unitamente all'istanza di cui al comma 1, inoltre, sono trasmesse, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura. 8. A pena di improcedibilita', l'istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati. 9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi' come quelle presentate incomplete, ovvero con modalita' difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. 10. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio ne' penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.