Art. 5 Procedura di concessione 1. Il Ministero, decorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4, comma 9, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e la regolarita' e completezza dell'istanza, nonche' verifica il rispetto dei massimali di cui al quadro temporaneo. 2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludano positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile secondo le modalita' di cui all'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022. Nello specifico, le risorse finanziarie di cui all'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 50/2022 sono ripartite tra le PMI aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue: a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00); b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00). 3. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento di cui al comma 2, lettere a) e b) e' quello relativo all'anno 2021. 4. L'agevolazione non puo', comunque, superare l'ammontare massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per singolo beneficiario. 5. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 50/2022¸ successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle istanze ammissibili pervenute. 6. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 e' ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile. 7. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. 8. Il Ministero provvede a effettuare altresi' gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa. 9. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego. 10. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.