Art. 5 
 
                      Procedura di concessione 
 
  1. Il Ministero, decorso il termine  finale  per  la  presentazione
delle istanze di cui all'art. 4, comma 9, accerta, sulla  base  delle
dichiarazioni rese  dal  soggetto  richiedente,  la  sussistenza  dei
requisiti  di  ammissibilita'  e   la   regolarita'   e   completezza
dell'istanza, nonche' verifica il rispetto dei massimali  di  cui  al
quadro temporaneo. 
  2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludano  positivamente,  il  Ministero  determina   l'agevolazione
concedibile secondo le modalita' di cui all'art.  18,  comma  3,  del
decreto-legge n. 50/2022. Nello specifico, le risorse finanziarie  di
cui all'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge  n.  50/2022  sono
ripartite tra le PMI aventi diritto riconoscendo a ciascuna  di  esse
un importo calcolato applicando una percentuale alla  differenza  tra
l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre  anteriore
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.  50/2022  e
l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente  trimestre
del 2019, determinata come segue: 
    a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00); 
    b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00  (cinque  milioni/00)  e
fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00). 
  3. Per le imprese costituite dal 1° gennaio  2020,  il  periodo  di
imposta di riferimento di cui al comma 2, lettere a) e b)  e'  quello
relativo all'anno 2021. 
  4. L'agevolazione non puo', comunque, superare l'ammontare  massimo
di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per singolo beneficiario. 
  5.  Qualora  la  dotazione  finanziaria  non  sia   sufficiente   a
soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte  le  istanze
ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma  6,  del
decreto-legge  n.  50/2022¸  successivamente  al  termine  ultimo  di
presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre  in  modo
proporzionale il  contributo  sulla  base  delle  risorse  finanziare
disponibili e delle istanze ammissibili pervenute. 
  6. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile,
l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 e' ridotto,
qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della  normativa
in materia di aiuti di Stato applicabile. 
  7. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1  e  2  ed
effettuata  la  registrazione  dell'aiuto  individuale  nel  registro
nazionale  degli  aiuti,  adotta  un  provvedimento   cumulativo   di
concessione  per  tutti   i   soggetti   beneficiari.   Il   predetto
provvedimento e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero
(www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione
delle  informazioni  di  cui  agli  articoli  26  e  27  del  decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  La  pubblicazione  del  provvedimento  cumulativo   di
concessione delle agevolazioni sul sito  web  del  Ministero  assolve
l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. 
  8. Il Ministero provvede  a  effettuare  altresi'  gli  adempimenti
previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario  sulla
base di quanto previsto dalla predetta normativa. 
  9. Per le istanze per le quali le  verifiche  di  cui  al  presente
articolo si concludano  negativamente,  il  Ministero  trasmette  una
apposita comunicazione di diniego. 
  10. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al
presente  decreto  sono  trasmesse   dal   Ministero   esclusivamente
attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero  declina
qualsiasi  responsabilita'  per  il  mancato  perfezionamento   delle
comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della  casella
di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.