Art. 6 Erogazione dell'agevolazione 1. Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 5, fatta salva la necessita' di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche', in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, dell'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti. 2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza. 3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ovvero a erogare l'agevolazione tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.