Art. 7 
 
                               Cumulo 
 
  1. Fermo restando il divieto di cumulo sulle stesse  spese  per  le
quali  sono  riconosciuti  i  benefici  di  cui   all'art.   29   del
decreto-legge  n.  50/2022,  le  agevolazioni  di  cui  al   presente
provvedimento sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e  nei  limiti
di quanto previsto dal punto 39 del quadro temporaneo.