Art. 8 
 
                              Controlli 
 
  2. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni,
procede allo svolgimento dei controlli  previsti  dalle  disposizioni
nazionali al fine di verificare, su un campione  di  beneficiari,  la
veridicita'  delle  dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio
rilasciate dagli stessi in sede di  richiesta  di  agevolazione.  Nel
caso di esito negativo  dei  controlli,  il  Ministero  procede  alla
revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare  accertamenti
d'ufficio, anche attraverso la  consultazione  diretta  e  telematica
degli archivi e dei  pubblici  registri  utili  alla  verifica  degli
stati, delle  qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le  dichiarazioni
sostitutive  presentate   dai   soggetti   beneficiari   durante   il
procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto. 
  3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti  consentire
e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti  i
controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal  Ministero  ai  sensi
del comma 1.