Art. 9 Revoca dell'agevolazione 1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero allorche': a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili; b) sia riscontrato il superamento dei limiti e le condizioni di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7; c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 8; d) venga accertata, prima dell'erogazione del contributo, la cessazione dell'attivita' da parte del soggetto beneficiario. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, nel caso in cui sia necessario recuperare le somme erogate il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.