Art. 9 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero allorche': 
    a)   venga   accertata,    successivamente    alla    concessione
dell'agevolazione, l'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente e non sanabili; 
    b) sia riscontrato il superamento dei limiti e le  condizioni  di
cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7; 
    c) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 8; 
    d) venga accertata,  prima  dell'erogazione  del  contributo,  la
cessazione dell'attivita' da parte del soggetto beneficiario. 
  2. Disposta la  revoca  dell'agevolazione,  nel  caso  in  cui  sia
necessario recuperare  le  somme  erogate  il  Ministero  procede  al
recupero dell'agevolazione indebitamente  utilizzata,  maggiorato  di
interessi e sanzioni secondo  legge,  per  il  successivo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.