IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                        IL MINISTRO DELEGATO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme  per  la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art.
1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266  e
successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali ha  attribuito  alla  stessa  specifiche
funzioni «di  supporto  delle  attivita'  regionali,  di  valutazione
comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini,
di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse
personali  e  materiali   e   nelle   forniture,   di   trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni titolato  «Completamento  del  riordino
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli
1 e 3, comma 1, lettera c), della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato
l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante  «Disposizioni  sul
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,  Gazzetta  Ufficiale
n. 322 del 30 dicembre 2020 che,  all'art.  1,  comma  1043,  prevede
l'istituzione   del   sistema   informatico   di   registrazione    e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto il regolamento delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28
settembre 2021, che integra il regolamento UE 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il quale prevede gli indicatori comuni e gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza. 
  Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12
febbraio 2021, 2021/241, il principio di parita' di genere, l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei  giovani  ed  il  superamento  del
divario territoriale; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi
dell'art. 2, punto 6), del regolamento  (UE)  2021/241,  come  segue:
«non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un  danno
significativo all'obiettivo ambientale,  ai  sensi,  ove  pertinente,
dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»; 
  Visto l'art. 17 del regolamento (UE)  2020/852  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  Comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108   successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   l'individuazione   della
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure; 
  Visto l'Accordo di collaborazione tra l'AGENAS, il Ministero  della
salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per
la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021,  avente
ad oggetto la collaborazione tra le parti per  la  realizzazione  tra
gli altri del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina  per  un  migliore
supporto ai pazienti cronici», all'interno della  misura  1.2:  «Casa
come primo luogo di  cura  e  telemedicina»,  nell'ambito  del  quale
AGENAS e' stata individuata quale «soggetto attuatore»; 
  Viste le Linee guida attuative del comma 15-bis  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  approvate  nella  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221
recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel
settore sanitario e governo della sanita' digitale»  come  modificato
dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
  Visto il comma 15-decies dell'art. 12 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, novellato dall'art. 21 recante «Misure  in  materia  di
fascicolo sanitario elettronico e governo della sanita' digitale» del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,  che,  al  fine  di  garantire
l'omogeneita' a  livello  nazionale  e  l'efficienza  nell'attuazione
delle  politiche  di  prevenzione  e  nell'erogazione   dei   servizi
sanitari,  ivi  inclusi  quelli  di  telemedicina,  attribuisce,  tra
l'altro, all'Agenas il ruolo di  Agenzia  nazionale  per  la  sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento  della  digitalizzazione
dei servizi e dei processi in sanita'; 
  Visto, altresi', che il comma 15-undecies, lettera  a)  del  citato
art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  novellato
dall'art. 21  recante  «Misure  in  materia  di  fascicolo  sanitario
elettronico e governo della sanita' digitale»  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2022, n. 25, prevede tra le  altre  funzioni  attribuite  ad  AGENAS,
quella di «predisposizione,  pubblicazione  e  aggiornamento,  previa
approvazione del Ministro della salute e del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di  linee  guida
contenenti  regole,  guide  tecniche,  codifiche,  classificazioni  e
standard necessari ad assicurare la raccolta,  la  conservazione,  la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte  degli  enti
del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti  pubblici  e  privati
che erogano prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  ai  cittadini
italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle»; 
  Vista  la  nota  di  AGENAS  del  5  agosto  2022   protocollo   n.
2022/0007698, indirizzata al Ministero della salute e al Dipartimento
per la trasformazione digitale, concernente «Trasmissione linee guida
per i servizi di telemedicina - sub-intervento d'investimento 1.2.3.2
"Servizi di telemedicina" del  sub-investimento  1.2.3  "Telemedicina
per un miglior supporto ai pazienti cronici", Missione 6 Componente 1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Ritenuto  necessario  procedere,  ai  sensi  dell'art.  12,   comma
15-undecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  all'adozione
di  linee  guida  tecniche  al  fine  di  individuare   i   requisiti
indispensabili per tutte le soluzioni di telemedicina la cui adozione
e' finanziata con le risorse del PNRR nell'ambito  della  Missione  6
Componente 1 sub-investimento 1.2.3 Telemedicina; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Linee guida per i servizi di telemedicina 
 
  1. Sono approvate le «Linee guida per i Servizi di  telemedicina  -
Requisiti funzionali e livelli di  servizio»,  di  cui  all'art.  12,
comma  15-undecies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
riportate nell'allegato A al presente decreto, che costituisce  parte
integrante del medesimo. 
  2. Le Linee  guida  di  cui  al  comma  precedente  stabiliscono  i
requisiti  tecnici  indispensabili  per  garantire  l'omogeneita'   a
livello nazionale  e  l'efficienza  nell'attuazione  dei  servizi  di
telemedicina.