Art. 3 Ripartizione del Fondo e assegnazione delle risorse 1. Il Fondo e' ripartito su base regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto interministeriale, secondo le modalita' previste nel presente articolo. 2. A ciascuna regione e' assegnata una quota percentuale del Fondo in proporzione alla media tra la percentuale di denominazioni protette e la percentuale di PAT, riferibili al proprio territorio regionale, rispetto al totale di denominazioni protette e di PAT presenti sul territorio nazionale, secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Nel caso in cui una denominazione protetta afferisca a piu' di un territorio regionale, la stessa viene conteggiata suddivisa tra il numero delle regioni interessate. 4. La quota assegnata al territorio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol e', a sua volta, ripartita tra le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo lo stesso criterio previsto dai commi precedenti.