Art. 3
Ripartizione del Fondo e assegnazione delle risorse
1. Il Fondo e' ripartito su base regionale, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del decreto interministeriale, secondo le modalita' previste
nel presente articolo.
2. A ciascuna regione e' assegnata una quota percentuale del Fondo
in proporzione alla media tra la percentuale di denominazioni
protette e la percentuale di PAT, riferibili al proprio territorio
regionale, rispetto al totale di denominazioni protette e di PAT
presenti sul territorio nazionale, secondo quanto indicato nella
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. Nel caso in cui una denominazione protetta afferisca a piu' di
un territorio regionale, la stessa viene conteggiata suddivisa tra il
numero delle regioni interessate.
4. La quota assegnata al territorio regionale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol e', a sua volta, ripartita tra le Province autonome di
Trento e Bolzano, secondo lo stesso criterio previsto dai commi
precedenti.