Art. 4 
 
              Modalita' di richiesta dell'agevolazione 
 
  1. I soggetti indicati all'art.  2  del  decreto  interministeriale
possono presentare  istanza  di  agevolazione  alle  Regioni  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano, alle quali vengono  trasferite
le risorse indicate nell'art. 3 del presente decreto. 
  2. A tal fine, le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano stabiliscono le modalita'  di  presentazione  delle  suddette
istanze  di  agevolazione,  con  propri  provvedimenti  attuativi  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, le
risorse assegnate a ciascuna regione  e  provincia  autonoma  vengono
ripartite in parti  uguali  tra  i  soggetti  beneficiari  che  hanno
presentato una domanda ritenuta ammissibile e che siano  in  possesso
dei requisiti previsti dall'art.  3  del  decreto  interministeriale,
verificati secondo le modalita' previste  dall'art.  5  del  presente
decreto.