Art. 4
Modalita' di richiesta dell'agevolazione
1. I soggetti indicati all'art. 2 del decreto interministeriale
possono presentare istanza di agevolazione alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano, alle quali vengono trasferite
le risorse indicate nell'art. 3 del presente decreto.
2. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano stabiliscono le modalita' di presentazione delle suddette
istanze di agevolazione, con propri provvedimenti attuativi da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, le
risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma vengono
ripartite in parti uguali tra i soggetti beneficiari che hanno
presentato una domanda ritenuta ammissibile e che siano in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale,
verificati secondo le modalita' previste dall'art. 5 del presente
decreto.