Art. 4 Modalita' di richiesta dell'agevolazione 1. I soggetti indicati all'art. 2 del decreto interministeriale possono presentare istanza di agevolazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle quali vengono trasferite le risorse indicate nell'art. 3 del presente decreto. 2. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalita' di presentazione delle suddette istanze di agevolazione, con propri provvedimenti attuativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma vengono ripartite in parti uguali tra i soggetti beneficiari che hanno presentato una domanda ritenuta ammissibile e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale, verificati secondo le modalita' previste dall'art. 5 del presente decreto.