IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE); 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n.  150,  recante  «Disciplina  dei
reati relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n. 874, e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione  e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e  l'incolumita'  pubblica»  e,  in
particolare, l'art. 6; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  del  19  aprile  1996,
recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo  per  la
salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la  detenzione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 3 ottobre 1996, n.  232,  integrato  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  del  26  aprile  2001,  recante   «Modifiche
dell'allegato A del decreto  interministeriale  19  aprile  1996,  in
materia di animali pericolosi», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - del 15 maggio  2001,  n.
111; 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  230,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione,
del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda la tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  135,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  del  regolamento  (UE)  2016/429   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in  materia  di
commercio,  importazione,  conservazione  di  animali   della   fauna
selvatica ed esotica e  formazione  per  operatori  e  professionisti
degli animali, anche al fine di ridurre  il  rischio  di  focolai  di
zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali  volte  a  punire  il
commercio illegale di specie protette,  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021,
n. 53»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3,  comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo  che  dispone  il   divieto   di   importare,   detenere,
commerciare  e  riprodurre  animali  vivi  di  specie  selvatiche  ed
esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi  tra
gli esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o di
forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo medesimo che, in  deroga  al
predetto  art.  3,  comma  1,   dispone   che   la   detenzione,   la
commercializzazione e l'importazione di animali di specie  selvatiche
ed esotiche come animali da compagnia e'  consentita  unicamente  per
esemplari delle specie individuate con  decreto  del  Ministro  della
salute,  da  redigersi  secondo  i  principi  di   ragionevolezza   e
proporzionalita', di  concerto  con  il  Ministro  della  transizione
ecologica e sentito l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  del  predetto  decreto  legislativo,  tra
quelle elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429; 
  Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 135, individua fra i criteri per la composizione dell'elenco
delle specie di cui all'art. 5,  comma  1,  del  decreto  legislativo
medesimo, il rischio sanitario, il rischio per la biodiversita' e  la
compatibilita'  con  la  detenzione   in   cattivita'   per   ragioni
comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche; 
  Acquisito il parere del Ministero della  transizione  ecologica  in
data 11 agosto 2022; 
  Acquisita in data 2 settembre  2022  la  valutazione  dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale   (ISPRA)
attraverso una lista nella quale sono stati attribuiti ad ogni specie
animale selvatica esotica presente in Italia e ad ogni specie animale
selvatica esotica che potenzialmente potrebbe  essere  introdotta  in
Italia, dei punteggi per ogni criterio ritenuto utile ai  fini  della
predisposizione dell'elenco allegato al presente decreto, tra cui  in
particolare il rischio per la biodiversita' di cui all'art. 5,  comma
2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135; 
  Considerato   che    l'importazione,    la    detenzione    e    la
commercializzazione  delle  specie   animali   individuate   mediante
l'elenco allegato al presente decreto, sulla  base  delle  conoscenze
scientifiche attuali, non costituiscono un rischio sanitario, ne'  un
rischio  per  la  biodiversita'  o  per  la  compatibilita'  con   la
detenzione  in  cattivita'  per  ragioni  comportamentali,   fisiche,
biologiche ed etologiche delle specie stesse; 
  Ritenuto,   altresi',   di   dover   provvedere   all'aggiornamento
dell'elenco delle specie animali  oggetto  di  deroga  ai  sensi  del
presente  decreto,  nel  rispetto  dei  progressi  delle   conoscenze
scientifiche e della evoluzione del rischio  sanitario  e,  comunque,
almeno ogni cinque anni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. E' adottato l'elenco degli  animali  da  compagnia  appartenenti
alle specie selvatiche esotiche che possono essere prelevati dal loro
ambiente naturale al fine  della  detenzione,  commercializzazione  e
importazione, in deroga al divieto di cui all'art. 3,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. 
  2. L'elenco di cui al comma 1 e'  riportato  nell'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.