IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE);
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei
reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica» e, in
particolare, l'art. 6;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 aprile 1996,
recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 3 ottobre 1996, n. 232, integrato con decreto del
Ministro dell'ambiente del 26 aprile 2001, recante «Modifiche
dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in
materia di animali pericolosi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - del 15 maggio 2001, n.
111;
Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione,
del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante
«Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di
commercio, importazione, conservazione di animali della fauna
selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti
degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di
zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il
commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021,
n. 53»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto
legislativo che dispone il divieto di importare, detenere,
commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed
esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra
gli esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o di
forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo medesimo che, in deroga al
predetto art. 3, comma 1, dispone che la detenzione, la
commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche
ed esotiche come animali da compagnia e' consentita unicamente per
esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della
salute, da redigersi secondo i principi di ragionevolezza e
proporzionalita', di concerto con il Ministro della transizione
ecologica e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, tra
quelle elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429;
Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 135, individua fra i criteri per la composizione dell'elenco
delle specie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
medesimo, il rischio sanitario, il rischio per la biodiversita' e la
compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni
comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche;
Acquisito il parere del Ministero della transizione ecologica in
data 11 agosto 2022;
Acquisita in data 2 settembre 2022 la valutazione dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
attraverso una lista nella quale sono stati attribuiti ad ogni specie
animale selvatica esotica presente in Italia e ad ogni specie animale
selvatica esotica che potenzialmente potrebbe essere introdotta in
Italia, dei punteggi per ogni criterio ritenuto utile ai fini della
predisposizione dell'elenco allegato al presente decreto, tra cui in
particolare il rischio per la biodiversita' di cui all'art. 5, comma
2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135;
Considerato che l'importazione, la detenzione e la
commercializzazione delle specie animali individuate mediante
l'elenco allegato al presente decreto, sulla base delle conoscenze
scientifiche attuali, non costituiscono un rischio sanitario, ne' un
rischio per la biodiversita' o per la compatibilita' con la
detenzione in cattivita' per ragioni comportamentali, fisiche,
biologiche ed etologiche delle specie stesse;
Ritenuto, altresi', di dover provvedere all'aggiornamento
dell'elenco delle specie animali oggetto di deroga ai sensi del
presente decreto, nel rispetto dei progressi delle conoscenze
scientifiche e della evoluzione del rischio sanitario e, comunque,
almeno ogni cinque anni;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. E' adottato l'elenco degli animali da compagnia appartenenti
alle specie selvatiche esotiche che possono essere prelevati dal loro
ambiente naturale al fine della detenzione, commercializzazione e
importazione, in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.