Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1,
possono essere concessi contributi finanziari agli enti pubblici  con
sede nella regione Puglia che sono designati, o hanno avviato  l'iter
di designazione, quali laboratori ufficiali che  effettuano  analisi,
prove e diagnosi per Xylella fastidiosa, ai sensi  dell'art.  37  del
regolamento (UE) 2017/625  e  dell'art.  14  decreto  legislativo  n.
19/2021. 
  2. I soggetti beneficiari di cui  al  comma  1,  sono  conformi  ai
requisiti, alle caratteristiche e alle disposizioni di cui al decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  13
aprile 2022 e sono designati sulla base delle modalita' operative  di
cui al Capo III del decreto ministeriale medesimo. 
  3.  I  soggetti  beneficiari  devono,  altresi',   dimostrare   una
consolidata esperienza nell'ambito della  diagnosi  delle  avversita'
delle  piante  con  metodi  molecolari  di  cui  al  regolamento   di
esecuzione (UE)  2020/1201  della  Commissione  del  14  agosto  2020
relativo alle misure per prevenire  l'introduzione  e  la  diffusione
nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).