Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, possono essere concessi contributi finanziari agli enti pubblici con sede nella regione Puglia che sono designati, o hanno avviato l'iter di designazione, quali laboratori ufficiali che effettuano analisi, prove e diagnosi per Xylella fastidiosa, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'art. 14 decreto legislativo n. 19/2021. 2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, sono conformi ai requisiti, alle caratteristiche e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 aprile 2022 e sono designati sulla base delle modalita' operative di cui al Capo III del decreto ministeriale medesimo. 3. I soggetti beneficiari devono, altresi', dimostrare una consolidata esperienza nell'ambito della diagnosi delle avversita' delle piante con metodi molecolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).