Art. 7 Modalita' di presentazione delle domande di finanziamento e criteri di selezione. 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Regione Puglia pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso di selezione dei progetti di potenziamento dei laboratori pubblici, dando un termine non inferiore ai trenta giorni per la presentazione delle candidature. I progetti presentati ai sensi dell'art. 6, sono sottoposti a selezione dalla stessa Regione, tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti criteri: a) dimostrazione, con riferimento ai risultati attesi, dell'incremento delle capacita' operativa derivante dall'investimento; b) qualita' della proposta progettuale; c) capacita' operativa del proponente sufficiente per sviluppare le attivita'. 2. Con decreto del direttore generale dello sviluppo rurale sono trasferite alla Regione Puglia le risorse finanziarie necessarie, nel limite definito all'art. 3 del presente decreto. L'elenco delle proposte progettuali per il potenziamento dei laboratori pubblici e' approvato con provvedimento della Regione Puglia che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi. 3. La Regione Puglia, responsabile delle procedure selettive di cui al comma 2, monitora lo stato d'avanzamento dei progetti in termini di realizzazione fisica e finanziaria, compie le attivita' di controllo della regolarita' e pertinenza della spesa e sul rispetto delle procedure di evidenza pubblica, relaziona al Comitato di sorveglianza di cui all'art. 22 del decreto interministeriale 6 marzo 202, n. 2484.