Art. 7 
 
Modalita' di presentazione delle domande di finanziamento  e  criteri
                            di selezione. 
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
provvedimento,  la  Regione  Puglia   pubblica   sul   proprio   sito
istituzionale l'avviso di selezione dei progetti di potenziamento dei
laboratori pubblici, dando un termine non inferiore ai trenta  giorni
per la presentazione delle  candidature.  I  progetti  presentati  ai
sensi dell'art. 6, sono sottoposti a selezione dalla stessa  Regione,
tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti criteri: 
    a)  dimostrazione,   con   riferimento   ai   risultati   attesi,
dell'incremento     delle     capacita'      operativa      derivante
dall'investimento; 
    b) qualita' della proposta progettuale; 
    c) capacita' operativa del proponente sufficiente per  sviluppare
le attivita'. 
  2. Con decreto del direttore generale dello  sviluppo  rurale  sono
trasferite alla Regione Puglia le risorse finanziarie necessarie, nel
limite definito all'art.  3  del  presente  decreto.  L'elenco  delle
proposte progettuali per il potenziamento dei laboratori pubblici  e'
approvato con provvedimento della Regione  Puglia  che  trasmette  al
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  l'elenco
dei beneficiari e dei relativi importi. 
  3. La Regione Puglia, responsabile delle procedure selettive di cui
al comma 2, monitora lo stato d'avanzamento dei progetti  in  termini
di  realizzazione  fisica  e  finanziaria,  compie  le  attivita'  di
controllo della regolarita' e pertinenza della spesa e  sul  rispetto
delle procedure  di  evidenza  pubblica,  relaziona  al  Comitato  di
sorveglianza di cui all'art. 22 del decreto interministeriale 6 marzo
202, n. 2484.