Art. 3 
 
                       Periodo di applicazione 
 
  1. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentito
ai beneficiari nella misura della perdita di fatturato relativa  alle
prestazioni rese per attivita' relative al trasporto ferroviario  sul
territorio italiano. 
  2. Sono  ammesse  al  beneficio  del  contributo  straordinario  le
imprese beneficiarie di cui all'art. 1 che abbiano registrato  minori
ricavi  e/o  maggiori  costi  direttamente  imputabili  all'emergenza
COVID-19 nel periodo compreso dal 12 marzo 2020  al  31  maggio  2020
rispetto  al  corrispondente  periodo  dell'anno  2019  limitatamente
all'attivita'  relativa  ai  trasporti  ferroviari   effettuata   nel
territorio nazionale.