Art. 3 Periodo di applicazione 1. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentito ai beneficiari nella misura della perdita di fatturato relativa alle prestazioni rese per attivita' relative al trasporto ferroviario sul territorio italiano. 2. Sono ammesse al beneficio del contributo straordinario le imprese beneficiarie di cui all'art. 1 che abbiano registrato minori ricavi e/o maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 nel periodo compreso dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 limitatamente all'attivita' relativa ai trasporti ferroviari effettuata nel territorio nazionale.