Art. 5 
 
                 Risorse finanziarie e procedimento 
                   di assegnazione del contributo 
 
  1. Ai fini del riconoscimento  del  contributo,  nei  limiti  delle
risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al
2034, le  imprese  di  cui  all'art.  1  trasmettono  a  mezzo  posta
elettronica certificata al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili   -   Dipartimento   per   la   programmazione
strategica,  i  sistemi  infrastrutturali,  di  trasporto   a   rete,
informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto  e  le
infrastrutture ferroviarie entro il 31 dicembre  2022,  richiesta  di
ammissione   al   contributo,   sottoscritta,   sotto   la    propria
responsabilita' delle dichiarazioni rese, dal legale  rappresentante.
L'istanza contiene, oltre ai dati ed alle dichiarazioni  da  rendersi
dal richiedente, la rendicontazione del costo ammissibile redatta  da
un soggetto esterno indipendente iscritto nel registro  dei  revisori
legali attestante la verifica  del  contenuto  della  rendicontazione
presentata. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai  sensi
dell'art. 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2  determina,  per  ogni
singola annualita', la  quota  di  contributo  assegnata  a  ciascuna
impresa beneficiaria di seguito all'istruttoria condotta  sulla  base
delle informazioni trasmesse  nell'ambito  della  rendicontazione,  a
valere   sulle   risorse   effettivamente   disponibili.   La   somma
complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria e'
erogata per singola annualita'. Non e' ammessa,  in  alcun  caso,  la
capitalizzazione  del  credito  residuo  per  effetto  di   cessione,
cessazione o trasferimento anche parziale dell'impresa beneficiaria. 
  4. Alle imprese beneficiarie puo' essere riconosciuto un contributo
fino al 100% del costo ammissibile. Nel caso in  cui  il  totale  dei
contributi riconoscibili alla generalita' delle imprese  beneficiarie
sia complessivamente superiore alle risorse stanziate di cui al comma
1, l'entita' della quota di contributo assegnata a  ciascuna  impresa
beneficiaria e'  determinata  in  modo  proporzionale  al  contributo
riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale  dei  contributi
riconoscibili. 
  5. Il decreto di cui al comma  2,  con  l'indicazione  delle  somme
riconosciute  alle   singole   imprese   beneficiarie,   sulla   base
dell'istruttoria  della  competente  struttura  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
il  trasporto  e  le  infrastrutture  ferroviarie  conseguente   alle
informazioni   tramesse   nell'ambito   della   rendicontazione,   e'
pubblicato nella sezione dedicata del  sito  internet  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -  Amministrazione
trasparente.