Art. 5 Risorse finanziarie e procedimento di assegnazione del contributo 1. Ai fini del riconoscimento del contributo, nei limiti delle risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, le imprese di cui all'art. 1 trasmettono a mezzo posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie entro il 31 dicembre 2022, richiesta di ammissione al contributo, sottoscritta, sotto la propria responsabilita' delle dichiarazioni rese, dal legale rappresentante. L'istanza contiene, oltre ai dati ed alle dichiarazioni da rendersi dal richiedente, la rendicontazione del costo ammissibile redatta da un soggetto esterno indipendente iscritto nel registro dei revisori legali attestante la verifica del contenuto della rendicontazione presentata. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'art. 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina, per ogni singola annualita', la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria di seguito all'istruttoria condotta sulla base delle informazioni trasmesse nell'ambito della rendicontazione, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria e' erogata per singola annualita'. Non e' ammessa, in alcun caso, la capitalizzazione del credito residuo per effetto di cessione, cessazione o trasferimento anche parziale dell'impresa beneficiaria. 4. Alle imprese beneficiarie puo' essere riconosciuto un contributo fino al 100% del costo ammissibile. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate di cui al comma 1, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili. 5. Il decreto di cui al comma 2, con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole imprese beneficiarie, sulla base dell'istruttoria della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie conseguente alle informazioni tramesse nell'ambito della rendicontazione, e' pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Amministrazione trasparente.