Art. 6 
 
             Verifica in ordine alle dichiarazioni rese 
 
  1. Il Ministero effettua periodicamente, entro il 31 dicembre 2034,
controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle
informazioni   prodotte   dalle   imprese   beneficiarie   ai    fini
dell'assegnazione dei contributi  di  cui  al  presente  decreto.  Le
imprese beneficiarie si impegnano a far effettuare tali controlli  al
personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie - o  a  soggetti  da  questo  delegati.  A  tal  fine  il
Ministero o suo incaricato puo' acquisire  informazioni  presso  ogni
altra  Amministrazione  pubblica,   nonche'   effettuare   verifiche,
ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi  delle
predette imprese beneficiarie, e  puo',  altresi',  acquisire,  anche
presso terzi, la documentazione inerente alle  attivita'  oggetto  di
contribuzione.