Art. 6 Verifica in ordine alle dichiarazioni rese 1. Il Ministero effettua periodicamente, entro il 31 dicembre 2034, controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese beneficiarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - o a soggetti da questo delegati. A tal fine il Ministero o suo incaricato puo' acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese beneficiarie, e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di contribuzione.