Art. 8 Obblighi informativi 1. Il Ministero: a) adempie agli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115; b) trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una rendicontazione sulle risorse utilizzate e gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 7; c) conserva per un periodo di dieci anni dalla data del decreto di assegnazione le informazioni relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente decreto atte a stabilire che i requisiti per la concessione del finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze a richiesta dello stesso.