Art. 8 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1. Il Ministero: 
    a)  adempie  agli  obblighi  previsti  dalla  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti  di  Stato,  di  cui
all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115; 
    b) trasmette  annualmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze una rendicontazione sulle  risorse  utilizzate  e  gli  esiti
delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 7; 
    c) conserva per un periodo di dieci anni dalla data  del  decreto
di assegnazione le informazioni relative alla concessione degli aiuti
previsti dal presente decreto atte a stabilire che i requisiti per la
concessione del finanziamento siano state rispettate; le informazioni
sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze  a  richiesta
dello stesso.