IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                           AMMINISTRAZIONE 
 
  Visti il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509  e  il  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 53, commi 1,  12,
13 e 14 inerenti  alla  materia  delle  incompatibilita',  cumulo  di
impieghi e incarichi; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  relativo
all'attivita' di riordino della disciplina riguardante il diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche  amministrazioni
e,  in  particolare,  gli  articoli  n.  15   e   n.   18   inerenti,
rispettivamente, agli  obblighi  di  pubblicazione  dei  titolari  di
incarichi di collaborazione e consulenza e  di  quelli  conferiti  ai
dipendenti pubblici; 
  Visto l'art. 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39 recante disposizioni in  materia  di  inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'art. 1, recante  «Modalita'  speciali
per il reclutamento del personale  e  il  conferimento  di  incarichi
professionali   per   l'attuazione   del   PNRR   da   parte    delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 31 recante «Conferimento  di  incarichi  di
collaborazione  per  il  supporto  ai   procedimenti   amministrativi
connessi all'attuazione del PNRR» che  ha  modificato  l'art.  1  del
decreto-legge n. 80 del 2021 introducendo i commi 7-ter e 7-quater; 
  Visto il comma 5 del predetto art. 1  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,
n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il
quale prevede che: «Il Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  attraverso  il  portale  del
reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno  2019,
n. 56, istituisce uno o piu' elenchi  ai  quali  possono  iscriversi,
rispettivamente: 
    a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai
sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  in  possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione  professionale  dei
servizi ai sensi dell'art. 7 della  legge  14  gennaio  2013,  n.  4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco  del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso  di  certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 14 gennaio 2013, n.  4,  ed  esperti  per  il  conferimento  di
incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato»; 
  Visto  il  successivo  comma  7-ter  del  medesimo   art.   1   del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, laddove dispone che: «Al fine  di  incentivare
il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione  dei
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  per  i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita' di cui ai
commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la cancellazione dall'albo,
collegio  o  ordine  professionale  di  appartenenza  e   l'eventuale
assunzione non determina in nessun caso la  cancellazione  d'ufficio.
Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si  applicano  i
divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Visto  altresi'  il  comma  7-quater  del  predetto  art.   1   del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge  29
dicembre 2021, n.  233,  il  quale  prevede  che:  «I  professionisti
assunti dalle pubbliche amministrazioni  ai  sensi  del  comma  7-ter
possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali
obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103.  E'  in  ogni  caso
escluso  qualsiasi  onere  a  carico  del   professionista   per   la
ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4  e
5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento
dell'iscrizione  alla  cassa  previdenziale   di   appartenenza.   Le
modalita' di applicazione del presente comma  sono  disciplinate  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica   amministrazione,   sentiti   gli   enti
previdenziali di diritto  privato  istituiti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  del  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione»; 
  Viste le osservazioni fatte pervenire dagli enti  previdenziali  di
diritto  privato  gestori  di  forme  di  previdenza   e   assistenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  in  riscontro  alla
richiesta ministeriale n. 36/2541 del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e regime contributivo 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  applicazione  dell'art.  1,   comma
7-quater,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80   successive
modificazioni ed integrazioni, si applica ai professionisti  iscritti
agli enti previdenziali  di  diritto  privato  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo  10  febbraio  1996,  n.
103, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni,  ai
sensi dell'art. 1, comma 7-ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021. 
  2. I professionisti di cui al comma 1, sono inquadrati a tutti  gli
effetti come  lavoratori  dipendenti  e  assoggettati  alle  medesime
disposizioni contrattuali applicate ai  lavoratori  dipendenti  della
pubblica  amministrazione  e  iscritti  alla  gestione  previdenziale
dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo  tutti  gli  oneri
relativi al rapporto di lavoro instaurato. 
  3. All'atto dell'assunzione presso la pubblica  amministrazione,  i
professionisti di cui al comma 1 devono dare  comunicazione  all'ente
previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i  successivi
trenta   giorni   tramite   posta   elettronica   certificata,    sia
dell'accettazione dell'incarico che della  volonta'  di  mantenere  o
meno l'iscrizione presso il medesimo ente  previdenziale  di  diritto
privato.