Art. 2 
 
Opzione  per  il   non   mantenimento   dell'iscrizione   agli   enti
  previdenziali di diritto privato di cui ai decreti  legislativi  n.
  509 del 1994 e n. 103 del 1996 
 
  1. In caso di  opzione  per  il  non  mantenimento  dell'iscrizione
all'ente  previdenziale  di  diritto  privato,   il   medesimo   ente
sospendera' l'iscrizione del professionista dai  propri  ruoli  e  la
relativa posizione assicurativa in  essere  non  sara'  ulteriormente
alimentata fino alla conclusione del rapporto di  lavoro  dipendente.
Per tutta la durata del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione di cui all'art. 1  non  e'  dovuto  all'ente
previdenziale  di  diritto  privato  alcun  contributo  a   carattere
soggettivo o integrativo a fini previdenziali o  assistenziali  e  il
professionista   non   usufruisce   delle    prestazioni    associate
all'iscrizione.   Fanno   eccezione    i    contributi    obbligatori
eventualmente dovuti all'ente previdenziale di diritto privato per il
mero  mantenimento  dell'iscrizione  all'albo,  collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi. 
  2. Al  termine  del  periodo  di  lavoro  presso  l'amministrazione
pubblica, il professionista  potra'  effettuare  il  ricongiungimento
presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del  periodo
assicurativo maturato all'INPS -  Gestione  ex  INPDAP.  Il  montante
contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito  all'ente
previdenziale  di   diritto   privato   di   appartenenza   e   viene
conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale
individuale, senza oneri a  carico  del  professionista  o  dell'ente
stesso. 
  3. Laddove l'ordinamento dell'ente previdenziale di diritto privato
non  preveda  esclusivamente  l'adozione  del  sistema   di   calcolo
contributivo delle prestazioni, il montante  contributivo  trasferito
di cui al comma 2 costituisce la riserva matematica per  la  relativa
valorizzazione ai fini previdenziali in base a  specifiche  modalita'
definite dall'ente stesso con apposito  provvedimento  da  sottoporre
alla vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b)
del decreto legislativo n. 509 del 1994.