Art. 2 Opzione per il non mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 1. In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sara' ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 non e' dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all'ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi. 2. Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione pubblica, il professionista potra' effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all'INPS - Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell'ente stesso. 3. Laddove l'ordinamento dell'ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l'adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito di cui al comma 2 costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalita' definite dall'ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 509 del 1994.