Art. 3 
 
Opzione per il mantenimento dell'iscrizione agli  enti  previdenziali
  di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994  e
  n. 103 del 1996 
 
  1. In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione  all'ente
previdenziale di diritto privato di appartenenza,  il  medesimo  ente
non sospendera' l'iscrizione del  professionista  dai  propri  ruoli,
tenendo attiva la relativa  posizione  assicurativa  in  essere,  che
continuera' ad  essere  alimentata  durante  il  rapporto  di  lavoro
dipendente, ai sensi dei successivi commi 2 e 3. 
  2. Il  mantenimento  della  posizione  assicurativa  presso  l'ente
previdenziale di diritto privato di categoria comporta il  versamento
della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal
relativo ordinamento. 
  3. E' dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura
delle prestazioni assistenziali  erogate  a  vario  titolo  dall'ente
previdenziale di diritto privato. Non e' dovuta la contribuzione  per
l'indennita'  di  maternita'  in  quanto  la  relativa  copertura  e'
assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP. 
  4. Il professionista non puo'  ricevere  prestazioni  assistenziali
allo stesso titolo dall'INPS e  dall'ente  previdenziale  di  diritto
privato e, all'atto della richiesta, rilascia apposita  dichiarazione
in merito.