Art. 3 Opzione per il mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 1. In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuera' ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dei successivi commi 2 e 3. 2. Il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento. 3. E' dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall'ente previdenziale di diritto privato. Non e' dovuta la contribuzione per l'indennita' di maternita' in quanto la relativa copertura e' assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP. 4. Il professionista non puo' ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto privato e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.