Art. 4 
 
                Regime transitorio e norme specifiche 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i professionisti di cui al precedente art. 1, che  risultino
alla predetta data gia' assunti dalle pubbliche  amministrazioni,  ai
sensi dell'art. 1, comma 7-ter del  decreto-legge  n.  80  del  2021,
comunicano all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza,
tramite  posta  elettronica  certificata,  sia  la  sussistenza   del
rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volonta'  di
mantenere o meno l'iscrizione presso  il  medesimo  ente  di  diritto
privato. 
  2. Laddove  l'ordinamento  di  un  ente  previdenziale  di  diritto
privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore
dipendente  di  optare  per  il  versamento  allo  stesso  ente   dei
contributi previdenziali relativi all'attivita' come  dipendente,  il
professionista di cui all'art. 1,  comma  1,  puo'  optare  per  tale
regime, in  alternativa  a  quello  previsto  dal  presente  decreto,
comunicandolo  all'ente   previdenziale   di   diritto   privato   di
appartenenza e all'Amministrazione  pubblica  datore  di  lavoro  nei
termini di cui al  comma  precedente.  Si  applica  in  tal  caso  la
regolamentazione  contributiva  gia'  applicata   ai   professionisti
lavoratori dipendenti gia' iscritti all'ente previdenziale di diritto
privato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 settembre 2022 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                           amministrazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2603