Art. 4 Regime transitorio e norme specifiche 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i professionisti di cui al precedente art. 1, che risultino alla predetta data gia' assunti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter del decreto-legge n. 80 del 2021, comunicano all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volonta' di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato. 2. Laddove l'ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all'attivita' come dipendente, il professionista di cui all'art. 1, comma 1, puo' optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all'Amministrazione pubblica datore di lavoro nei termini di cui al comma precedente. Si applica in tal caso la regolamentazione contributiva gia' applicata ai professionisti lavoratori dipendenti gia' iscritti all'ente previdenziale di diritto privato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2603