Art. 4
Regime transitorio e norme specifiche
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i professionisti di cui al precedente art. 1, che risultino
alla predetta data gia' assunti dalle pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'art. 1, comma 7-ter del decreto-legge n. 80 del 2021,
comunicano all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza,
tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del
rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volonta' di
mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto
privato.
2. Laddove l'ordinamento di un ente previdenziale di diritto
privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore
dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei
contributi previdenziali relativi all'attivita' come dipendente, il
professionista di cui all'art. 1, comma 1, puo' optare per tale
regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto,
comunicandolo all'ente previdenziale di diritto privato di
appartenenza e all'Amministrazione pubblica datore di lavoro nei
termini di cui al comma precedente. Si applica in tal caso la
regolamentazione contributiva gia' applicata ai professionisti
lavoratori dipendenti gia' iscritti all'ente previdenziale di diritto
privato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2022
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 2603