Art. 4 
 
           Non conformita' rilevata in Italia in prodotti 
            provenienti dall'Italia (Italia notificante) 
 
  1. L'organismo di controllo che ha fondati sospetti  che  una  N.C.
sospetta o accertata comprometta l'integrita' di  prodotti  biologici
commercializzati da un operatore biologico sotto il proprio controllo
in uno o piu'  S.M.,  informa  il  Mipaaf,  non  oltre cinque  giorni
lavorativi dalla data in cui ha riscontrato la  N.C.  o  ha  ricevuto
l'informazione, secondo le modalita' di cui all'art. 7  del  presente
decreto. 
  2. L'organismo di controllo  di  cui  al  comma  1  predispone  una
segnalazione, corredata dalle relative prove documentali a  supporto,
utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato 3. 
  3. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera  a,  punto  iii)  del
regolamento (UE) 2021/279 il Mipaaf inserisce in O.F.I.S. la notifica
di allerta verso  gli  S.M.  interessati  e  informa  l'organismo  di
controllo segnalante del numero  di  riferimento  della  notifica  di
allerta. 
  4. Il Mipaaf  trasmette  eventuali  risposte  ricevute  dagli  S.M.
allertati all'organismo di controllo di cui al comma 1  del  presente
articolo, secondo le modalita' di cui all'art. 7.