Art. 4 Non conformita' rilevata in Italia in prodotti provenienti dall'Italia (Italia notificante) 1. L'organismo di controllo che ha fondati sospetti che una N.C. sospetta o accertata comprometta l'integrita' di prodotti biologici commercializzati da un operatore biologico sotto il proprio controllo in uno o piu' S.M., informa il Mipaaf, non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha riscontrato la N.C. o ha ricevuto l'informazione, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente decreto. 2. L'organismo di controllo di cui al comma 1 predispone una segnalazione, corredata dalle relative prove documentali a supporto, utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato 3. 3. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, punto iii) del regolamento (UE) 2021/279 il Mipaaf inserisce in O.F.I.S. la notifica di allerta verso gli S.M. interessati e informa l'organismo di controllo segnalante del numero di riferimento della notifica di allerta. 4. Il Mipaaf trasmette eventuali risposte ricevute dagli S.M. allertati all'organismo di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le modalita' di cui all'art. 7.