Art. 6 Non conformita' rilevata in uno SM e che potrebbe avere implicazioni per Italia (Italia destinataria della notifica). 1. Il Mipaaf, ricevuta ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, punto iii) del regolamento (UE) 2021/279 attraverso O.F.I.S. una notifica di allerta da parte di uno SM in relazione a una N.C. sospetta o accertata riscontrata su prodotto biologico ottenuto e/o commercializzato in Italia da un operatore biologico dello stesso SM, trasmette la notifica e la documentazione allegata a tutti gli organismi di controllo, nelle modalita' specificate nell'art. 7. 2. L'organismo di controllo adotta le azioni e le misure pertinenti qualora un proprio operatore controllato abbia acquisito il prodotto oggetto della notifica di allerta di cui al comma 1 del presente articolo e comunica al Mipaaf, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente decreto, le azioni e le decisioni assunte.