Art. 6 
 
Non conformita' rilevata in uno SM e che potrebbe avere  implicazioni
  per Italia (Italia destinataria della notifica). 
 
  1. Il Mipaaf, ricevuta ai sensi dell'art. 9, paragrafo  1,  lettera
a, punto iii) del regolamento (UE) 2021/279 attraverso  O.F.I.S.  una
notifica di allerta da parte di  uno  SM  in  relazione  a  una  N.C.
sospetta o accertata riscontrata su prodotto biologico  ottenuto  e/o
commercializzato in Italia da un operatore biologico dello stesso SM,
trasmette la notifica  e  la  documentazione  allegata  a  tutti  gli
organismi di controllo, nelle modalita' specificate nell'art. 7. 
  2. L'organismo di controllo adotta le azioni e le misure pertinenti
qualora un proprio operatore controllato abbia acquisito il  prodotto
oggetto della notifica di allerta di cui  al  comma  1  del  presente
articolo e comunica al Mipaaf, secondo le modalita' di cui all'art. 7
del presente decreto, le azioni e le decisioni assunte.