Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31
dicembre 2022. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2763