IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
Province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Vista la lettera b) dell'art. 5 del citato decreto  legislativo  n.
216 del 2010, che prevede che la Societa' per gli studi di settore  -
Sose  S.p.a.  provvede  al  monitoraggio  della  fase  applicativa  e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard; 
  Vista la lettera e) del comma 1 del medesimo  art.  5  del  decreto
legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1,  comma  32,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni
relative alla determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  alla
lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i  fabbisogni
standard, anche separatamente, per l'approvazione; 
  Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 216 del  2010,
che dispone che con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  e
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
adottati, anche separatamente, la  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard
per ciascun comune, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3; 
  Visto altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo  n.  216
del  2010,  secondo  il  quale,  nel  caso  di  adozione  della  nota
metodologica relativa alla procedura  di  calcolo,  decorsi  quindici
giorni dalla trasmissione alla Conferenza Stato citta'  ed  autonomie
locali,  lo  schema  e'  comunque  trasmesso  alle  Camere  ai   fini
dell'espressione del parere da parte della  Commissione  parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio  2017,
n.  44,  recante  «Adozione   delle   note   metodologiche   per   la
determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard  per
ciascun comune  delle  regioni  a  statuto  ordinario  relativi  alle
funzioni  di  istruzione  pubblica,  alle  funzioni  riguardanti   la
gestione  del  territorio  e  dell'ambiente -  servizio   smaltimento
rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di  asili  nido,
alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle  funzioni
di polizia locale, alle funzioni di  viabilita'  e  territorio,  alle
funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed  alle
funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre 2017, recante  aggiornamento  a  metodologie  invariate  dei
fabbisogni standard dei comuni per il 2018; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
aprile  2019,  recante  aggiornamento  a  metodologie  invariate  dei
fabbisogni standard dei comuni per il 2019; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  marzo
2020, recante aggiornamento a metodologie  invariate  dei  fabbisogni
standard dei comuni per il 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
dicembre 2020, recante la revisione della metodologia dei  fabbisogni
standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio
smaltimento rifiuti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
luglio 2021, recante  l'adozione  della  nota  metodologica  relativa
all'aggiornamento e alla revisione della metodologia  dei  fabbisogni
standard dei comuni per il 2021; 
  Vista la documentazione recante «Aggiornamento  e  revisione  della
metodologia dei fabbisogni standard  dei  comuni  per  il  2022»  che
prevede l'aggiornamento dei coefficienti di  riparto  dei  fabbisogni
standard  delle  funzioni  di  istruzione  pubblica,   gestione   del
territorio e dell'ambiente,  servizio  smaltimento  rifiuti,  settore
sociale  al  netto  del  servizio  di   asili   nido,   generali   di
amministrazione,  di  gestione  e  di  controllo,   polizia   locale,
viabilita' e territorio, trasporto pubblico  locale  e  la  revisione
dell'impianto metodologico per la valorizzazione della  spesa  e  dei
fabbisogni  standard  relativi  al  servizio  di   asili   nido,   da
utilizzarsi per l'assegnazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
(FSC) in base a quanto disposto per il 2022 dall'art. 1,  comma  449,
lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, trasmessa  da  Sose
S.p.a. al Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  al
Dipartimento delle finanze con nota n. 0000659 del 30 settembre 2021,
acquisita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  con
nota n. 257553 del 30 settembre 2021; 
  Visto  il  verbale  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard   n.   81   del   30   settembre   2021,   di   approvazione
dell'aggiornamento  e  revisione  della  metodologia  dei  fabbisogni
standard dei comuni per il 2022 in base agli articoli 5, 6  e  7  del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2021; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi del
richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216  del  2010
nella seduta del 9 febbraio 2022; 
  Visto il parere favorevole della V Commissione bilancio,  tesoro  e
programmazione della Camera dei deputati espresso in  data  15  marzo
2022; 
  Visto il parere favorevole della Commissione  parlamentare  per  il
federalismo fiscale espresso in data 16 marzo 2022; 
  Visto il parere non ostativo  della  5ª  Commissione  permanente  -
Programmazione economica, bilancio  -  del  Senato  della  Repubblica
espresso in data 17 marzo 2022; 
  Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' adottata la nota  metodologica  relativa  all'aggiornamento  dei
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle
funzioni  di  istruzione  pubblica,   gestione   del   territorio   e
dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto
del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di  gestione
e di controllo, polizia locale, viabilita'  e  territorio,  trasporto
pubblico locale e alla revisione dell'impianto  metodologico  per  la
valorizzazione della spesa e  dei  fabbisogni  standard  relativi  al
servizio di asili nido ed  il  fabbisogno  standard  complessivo  per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.  La  predetta  nota
metodologica di aggiornamento e revisione dei fabbisogni standard dei
comuni per l'annualita' 2022, in base agli articoli  5,  6  e  7  del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e' allegata al presente
decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.