IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Norme in  materia  di
autonomia delle istituzioni scolastiche» e,  in  particolare,  l'art.
21; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del  citato
decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo  per
le amministrazioni pubbliche di  detenere  e  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche e interventi correlati; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»  e,  in
particolare, l'art. 10; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  come  modificato
dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n.  160  e,  in
particolare l'art. 7-bis, comma 2, il quale dispone che, al  fine  di
ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi
di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita  o  al  sostegno
degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che
non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati  alla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  deve  essere
disposto  anche  in  conformita'  all'obiettivo  di  destinare   agli
interventi nel territorio delle Regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,
Basilicata,  Calabria,  Puglia,  Sicilia   e   Sardegna   un   volume
complessivo  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale   almeno
proporzionale alla popolazione residente; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 63 e  64,  che  dispone  lo  stanziamento  di  risorse  per  il
finanziamento  di  interventi  di   manutenzione   straordinaria   ed
efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'
metropolitane; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica»; 
  Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c),  del
citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel  modificare  l'art.  1,
commi 63 e 64, della legge n. 160  del  2019,  prevede  che  «per  il
finanziamento  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed
efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»; 
  Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che  prevede
altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del  31  marzo  2020,
sono individuati le risorse per  ciascun  settore  di  intervento,  i
criteri di riparto e le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,  ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e
che  con  successivo  «decreto  del  Ministero  dell'istruzione,   di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono  individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al  finanziamento  e  il
relativo importo»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita' della gestione  accademica»  e,  in  particolare,  l'art.
7-ter; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»,   e   in
particolare l'art. 48, comma 1, con il quale e'  stato  stabilito  un
incremento  di  risorse  per  il  finanziamento  di   interventi   di
manutenzione straordinaria e  incremento  dell'efficienza  energetica
delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche'  degli  enti
di decentramento regionale; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 810 e 812; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 77, commi 4 e 10, lettera d); 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto in particolare, l'art. 33 del citato decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, relativo all'istituzione del Nucleo PNRR  Stato-regioni
che, al fine di attuare le riforme e gli  investimenti  previsti  dal
PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello  Stato  titolari
di interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a  curare
l'istruttoria di  tavoli  tecnici  di  confronto  settoriali  con  le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in  corso
di conversione, recante «Ulteriori misure  urgenti  per  l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e in particolare l'art.
47; 
  Considerato che l'art. 47, comma 4, del citato decreto-legge n.  36
del 2022, dispone che «al fine di garantire il  raggiungimento  degli
obiettivi, target e  milestone  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, le risorse di cui all'art. 1, comma 62,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, nonche' le risorse di cui all'art. 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, comma  1072,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 95, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48,  comma
1,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  gia'  utilizzate
per i  progetti  in  essere,  sono  vincolate,  dall'annualita'  2022
all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio nella formazione «Economia e finanza» del
13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale  del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Vista in particolare  la  Missione  4  -  Istruzione  e  ricerca  -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:
dagli asili nido alle Universita' - Investimento 3.3: Piano di  messa
in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica; 
  Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63,  che  introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Dato atto altresi', che ai sensi del medesimo  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), approvato con  decisione  del  Consiglio
nella formazione «Economia e finanza» del 13 luglio 2021, e' previsto
che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e  dagli  enti
locali  proprietari  degli  edifici  che  accedono   alle   procedure
selettive; 
  Vista la Strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2020, con il quale sono stati  definiti  i  criteri  di  assegnazione
delle risorse spettanti a province  e  citta'  metropolitane  secondo
quanto previsto dall'art. 38-bis, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' sono stati
definiti i termini e le  modalita'  di  monitoraggio  delle  medesime
risorse; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   167,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica
nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio
2018-2020; 
  Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale  si  e'  proceduto
all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019  con
riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono  i  singoli
piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129,  con
il quale la somma complessiva pari  a  euro  855.000.000,00,  di  cui
all'art. 38-bis, comma 3, lettere  b)  e  c),  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, di cui euro  90.000.000,00  per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15  -  del
bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020  al
2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di
decentramento  regionale,  ai   sensi   dell'art.   48   del   citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base dei criteri definiti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  7  luglio
2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
recante «Individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale     dell'amministrazione     centrale     del      Ministero
dell'istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 8,
di  approvazione  dell'aggiornamento   della   programmazione   unica
nazionale  2018-2020  in  materia  di  edilizia  scolastica,  di  cui
all'art. 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  relativamente
all'annualita' 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8  gennaio  2021,  n.
13, con il quale si e' proceduto  all'approvazione  dei  piani  degli
interventi per  la  manutenzione  straordinaria  e  l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta'
metropolitane ed  enti  di  decentramento  regionale,  per  l'importo
complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione  dei  termini
di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di  rendicontazione  e  di
monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e  64,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62,
con il quale la somma complessiva pari a  euro  1.125.000.000,00,  di
cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00
per l'annualita' 2022  ed  euro  300.000.000,00  per  ciascuna  delle
annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale
15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal
2021 al 2024, e' stata ripartita tra province,  citta'  metropolitane
ed enti di decentramento regionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 23  giugno  2021,  n.
192, di  riparto,  tra  le  regioni,  delle  risorse  disponibili  in
bilancio per il finanziamento del  Piano  2020  della  programmazione
triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da
finanziare; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15  luglio  2021,  n.
217, di approvazione dei piani degli interventi per  la  manutenzione
straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici
di  competenza  di  province,  citta'  metropolitane   ed   enti   di
decentramento  regionale  e  di   individuazione   dei   termini   di
aggiudicazione, nonche'  delle  modalita'  di  rendicontazione  e  di
monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e  64,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse  in  favore
di  ciascuna  amministrazione  titolare  degli  interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284,  di
istituzione  di  una  Unita'  di  missione  di  livello  dirigenziale
generale per l'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza a titolarita' del Ministero dell'istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021,  n.
341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale
non generale dell'Unita' di missione di livello dirigenziale generale
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza presso il Ministero dell'istruzione; 
  Dato atto che alcuni interventi finanziati  con  risorse  nazionali
sono confluiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto  con  il
Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il  Ministro  per
la famiglia e le pari opportunita' e con il Ministro per  gli  affari
regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n.  343,  recante  «Decreto
per la definizione dei criteri di riparto, su base  regionale,  delle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalita'
di individuazione degli interventi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n.  51,
recante la definizione di un unico termine di aggiudicazione per  gli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici  finanziati
con risorse nazionali e rientranti tra i c.d.  «progetti  in  essere»
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini  non  sono
ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze recante  «Attuazione  dell'art.  5  del
decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  concernente   la
definizione dei dati riguardanti  le  opere  pubbliche,  oggetto  del
contenuto informativo minimo dei  sistemi  gestionali  informatizzati
che le amministrazioni e  i  soggetti  aggiudicatori  sono  tenute  a
detenere  e  a  comunicare  alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196»,
con il quale e' stato disciplinato il dettaglio  dei  dati  necessari
per l'alimentazione del sistema «Monitoraggio delle opere pubbliche»,
nell'ambito della  «Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  -
BDAP»; 
  Dato atto che secondo quanto  previsto  dall'art.  3  del  medesimo
decreto del Ministro dell'istruzione  15  luglio  2021,  n.  217  era
possibile da parte di province e  citta'  metropolitane  procedere  a
modifiche per esigenze sopravvenute dei piani proposti; 
  Considerato che successivamente all'approvazione dei piani avvenuta
con  il  sopracitato  decreto  ministeriale  n.  217   del   2021   e
dell'avvenuto  inserimento  degli  stessi   all'interno   del   Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza   molte   province   e   citta'
metropolitane hanno chiesto di procedere  alla  revisione  dei  piani
presentati; 
  Dato atto che con nota dell'Unita' di missione  del  PNRR  8  marzo
2022,  prot.  n.  12925,  alla  luce  delle  richieste  pervenute   e
dell'intervenuta  approvazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e' stato comunicato alle province, le citta' metropolitane
e gli enti di decentramento regionale la possibilita' di  rivedere  i
piani   presentati   procedendo   o   alla   relativa   conferma   o,
eventualmente, alla candidatura di  altri  interventi  che  siano  in
grado di rispettare target e milestone del PNRR, sempre nell'ambito e
nei limiti degli importi a ciascun ente assegnati; 
  Considerato che nella medesima nota si stabiliva, altresi',  che  i
sopracitati enti dovessero  far  pervenire  le  proprie  modifiche  o
conferme entro e non oltre le ore 17,00 del  giorno  21  marzo  2022,
accedendo  ad  un  apposito  applicativo  messo  a  disposizione  dal
Ministero dell'istruzione; 
  Dato atto che entro il predetto termine  sono  state  inoltrate  le
modifiche o le conferme ai piani presentati; 
  Considerato che le modifiche proposte da parte  degli  enti  locali
beneficiari sono  assentibili  e  rispettano  le  finalita'  generali
relative relativi al programma «M4.C1-3.3 Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione delle scuole»; 
  Considerato altresi', che al fine di rispettare target e  milestone
del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  gia'  con  il  citato
decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022,  n.  51  e'  stato
definito il 31 dicembre 2022, quale unico termine  di  aggiudicazione
per gli interventi di messa in  sicurezza  degli  edifici  scolastici
finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in
essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza -  Missione  4  -
Componente 1 - Investimento  3.3  «Piano  di  messa  in  sicurezza  e
riqualificazione dell'edilizia scolastica», i cui termini  non  erano
ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto; 
  Ritenuto pertanto, di  poter  autorizzare  la  modifica  dei  piani
relativi agli interventi da ammettere a finanziamento  sugli  edifici
scolastici di competenza delle province, delle citta' metropolitane e
degli enti  di  decentramento  regionale,  relativi  al  decreto  del
Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217; 
  Vista la disponibilita'  in  termini  di  competenza  e  cassa  del
capitolo 8105 - piano gestionale 15, nonche' gli impegni assunti  sul
medesimo capitolo e sul piano gestionale  per  il  finanziamento  del
presente piano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Individuazione degli interventi e assegnazione risorse 
 
  1.  E'  approvata  la  rimodulazione  dei  piani  degli  interventi
proposti da province, citta' metropolitane ed enti  di  decentramento
regionale di cui all'allegato A, che costituisce parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto, in  sostituzione  dei  piani  degli
interventi presentati da province, citta' metropolitane  ed  enti  di
decentramento regionale,  di  cui  all'allegato  A  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217. 
  2. L'importo complessivo da assegnare agli  enti  locali,  definito
sulla base dei piani degli interventi presentati da province,  citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato
A, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
decreto, e' pari a euro 1.119.957.428,12. 
  3. La somma  residua,  pari  ad  euro  5.042.571,88  rispetto  allo
stanziamento complessivo di euro 1.125.000.000,00, e'  assegnata  con
successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  in   favore   di
ulteriori interventi individuati da province, citta' metropolitane ed
enti di decentramento regionale. 
  4. Gli interventi di cui  al  comma  1  sono  confluiti  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza -  Programma  «M4.C1-3.3  Piano  di
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole».