IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
ed, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di
lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'Inps a
decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione
dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonche' la definizione
dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita', decreto da aggiornare
annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al
predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'art. 5,
comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;
Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo
1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
che prevede che il Fondo sia altresi' alimentato da versamenti da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo
2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite
le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano
a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate al Fondo;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021, di ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 ed in
particolare la tabella 4, che ha assegnato al capitolo 3892 «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini
di competenza, per l'anno 2022, pari a euro 71.695.742;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24
febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della legge
n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016
attribuisce all'Inps a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli
incentivi ai datori di lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020,
attribuisce all'Inps a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui;
Considerato l'andamento della spesa, per cui si rende necessario
trasferire integralmente all'Inps le risorse disponibili a valere
sull'annualita' 2022 del Fondo, non prevedendo alcuna destinazione
per le sperimentazioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68
del 1999;
Visto il disposto dell'art. 12-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per
l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di
euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85
milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno
2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro
per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
Considerato che le risorse stanziate sul capitolo 3892, iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Missione: 26 - politiche per il lavoro,
Programma: 10 - politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il
lavoro e la formazione, azione: 2 - promozione e realizzazione di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione
professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL), cosi' come individuate in
tabella 4, risultano al netto delle somme ridotte ai sensi del
summenzionato art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146;
Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione
del bilancio: n. 149027 del 10 giugno 2021 (riassegnazione entrate
dal cap. 2573/15 I BIM 2021 di euro 1.202.342,00); n. 208683 del 22
luglio 2021 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 II BIM 2021 di
euro 1.001.654,00); n. 269601 del 24 novembre 2021 (riassegnazione
entrate dal cap. 2573/15 III e IV BIM 2021 di euro 1.272.503,00); n.
297190 del 14 dicembre 2021 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15
V BIM 2021 di euro 929.416,00); n. 50091 del 26 aprile 2022
(riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 VI BIM 2021 di euro
118.783,00), che hanno disposto la variazione in aumento allo stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cap.
3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»;
Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale, ai
sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999 al Fondo,
per l'esercizio 2021;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in
particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che
la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di
espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 15
marzo 2021, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021, reg.
682, che conferisce deleghe di funzioni in materia di disabilita' al
Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika Stefani, ed, in
particolare, l'art. 1, comma 5, del medesimo che stabilisce che «Il
Ministro e' delegato a esercitare il concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
Decreta:
Art. 1
Risorse attribuite all'Inps
1. Ferma restando l'assegnazione delle risorse, pari euro a
21.915.742, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 24 febbraio 2016, nonche' del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 citato nella
parte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai
fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis
dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, sono attribuite all'Inps per l'annualita' 2022:
a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per
contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge
n. 68 del 1999 nei bimestri I, II, III, IV, V e VI dell'annualita'
2021 pari a complessivi euro 4.524.698,00;
b) le risorse, pari a euro 49.780.000, a valere sul «Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della
legge n. 68 del 1999, annualita' 2022.
Per l'annualita' 2022, il Fondo di cui all'art. 13 dispone
complessivamente di euro 76.220.440,00.