Art. 2 
 
                     Monitoraggio delle risorse 
 
  1. L'Inps e' tenuto al  monitoraggio  trimestrale  degli  incentivi
riconosciuti, ai sensi dell'art. 13,  comma  1-ter,  della  legge  12
marzo 1999, n. 68,  da  trasmettere  alle  direzioni  competenti  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2. I monitoraggi trimestrali di cui  al  presente  articolo  devono
essere  stilati  in  modo  adeguatamente  dettagliato,  con  puntuale
riferimento ai seguenti indicatori: 
    a) risorse disponibili; 
    b) numero totale di domande di incentivo pervenute; 
    c) quantitativo delle risorse erogate; 
    d) tipologia di datori di  lavoro  beneficiari  degli  incentivi,
distinti per tipo di attivita'  svolta  e  categorie  di  disabilita'
interessate dalla misura. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 26 settembre 2022 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                               Stefani 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2738