Art. 2 Monitoraggio delle risorse 1. L'Inps e' tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale riferimento ai seguenti indicatori: a) risorse disponibili; b) numero totale di domande di incentivo pervenute; c) quantitativo delle risorse erogate; d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi, distinti per tipo di attivita' svolta e categorie di disabilita' interessate dalla misura. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 26 settembre 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro per le disabilita' Stefani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2738