Art. 2
Monitoraggio delle risorse
1. L'Inps e' tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi
riconosciuti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 12
marzo 1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono
essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale
riferimento ai seguenti indicatori:
a) risorse disponibili;
b) numero totale di domande di incentivo pervenute;
c) quantitativo delle risorse erogate;
d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi,
distinti per tipo di attivita' svolta e categorie di disabilita'
interessate dalla misura.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 26 settembre 2022
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro per le disabilita'
Stefani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 2738