IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   668/2014   della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della  Commissione  del
1° aprile 2022 recante modifica  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo  alla  definizione  dei  simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali  garantite  e  con
riguardo  ad  alcune  norme  sulla  provenienza,  ad   alcune   norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della  Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n.
668/2014 della Commissione  recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  245/2002  della  Commissione  dell'8
febbraio 2002 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 39/12 del 9 febbraio 2002, con il quale e' stata registrata
la  indicazione  geografica  protetta  «Ciliegia  di  Marostica»   ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto 14 ottobre 2013,  recante  disposizioni  nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di  qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia  di  DOP,  IGP  e  STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 251 del 25 ottobre 2013; 
  Vista la domanda  di  modifica  del  disciplinare,  presentata  dal
Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP, ai  sensi  dell'art.  13,
comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013; 
  Visto il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Veneto  con
comunicazione del 9 febbraio 2022 - Prot. PQAI 04 - n. 0070802 del 15
febbraio 2022 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in
merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; 
  Visto  che  la  domanda  di  modifica  rientra  nell'ambito   delle
modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del  regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; 
  Visto  il  comunicato  del  Ministero,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  130  del  6
giugno 2022 con il quale  e'  stata  resa  pubblica  la  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica
protetta «Ciliegia di  Marostica»  ai  fini  della  presentazione  di
opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Considerato che entro il termine previsto dal  decreto  14  ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi; 
  Considerata la  rettifica  apportata,  alla  proposta  di  modifica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  130
del 6 giugno 2022 a seguito di  quanto  osservato  dalla  Commissione
europea  relativamente  alla  disposizione  di  cui  all'art.  5  del
disciplinare di produzione ed  in  particolare  all'eliminazione  del
seguente paragrafo: «Per la produzione della "Ciliegia di  Marostica"
e'  consentito  l'utilizzo  anche  di  altre  cultivar  di   ciliegio
derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata,
attraverso prove  sperimentali  e  documentali,  la  conformita'  del
metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del  frutto
al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar
per  la  produzione  della  "Ciliegia  di  Marostica"   deve   essere
preventivamente comunicato e valutato dal Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali che potra' acquisire  allo  scopo  il
parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.». 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117, sussistono i  requisiti  per  approvare  con  il  presente
decreto le modifiche ordinarie  contenute  nella  citata  domanda  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  produzione  della
indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in questione,  e  del  relativo  documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117,  nonche'  alla  comunicazione   delle   stesse   modifiche
ordinarie alla Commissione europea; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Sono  approvate  le  modifiche  ordinarie  al  disciplinare  di
produzione  della  indicazione  geografica  protetta   «Ciliegia   di
Marostica», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2022 e  alla  rettifica
di cui in premessa. 
  2. Il disciplinare  di  produzione  consolidato  della  indicazione
geografica protetta «Ciliegia di Marostica», ed il relativo documento
unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e  B  del
presente decreto.