IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                                 ed 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,  n.
223, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  revisione
delle liste elettorali»; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  «Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione  della
legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il  censimento  degli
italiani all'estero»; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno  1994,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   1994,   n.   483,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  1996,  n.  197,  recante
«Attuazione della direttiva  94/80/CE  concernente  le  modalita'  di
esercizio del diritto  di  voto  e  di  eleggibilita'  alle  elezioni
comunali per i cittadini dell'Unione europea  che  risiedono  in  uno
Stato membro di cui non hanno la cittadinanza»; 
  Vista la legge 20 aprile 1999, n.  120,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  elezione  degli  organi  degli  enti   locali,   nonche'
disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»,  di  seguito  CAD,  e,   in
particolare, l'art.  62,  commi  2-ter  e  6-bis,  l'art.  64,  commi
2-quater, 2-nonies e 2-duodecies nonche' l'art. 64-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, concernente le modalita' di  attuazione  e  di
funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di
seguito ANPR, e di definizione del piano  per  il  graduale  subentro
dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 252 del  21  luglio
2022; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso
il parere di competenza il 12 ottobre 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica  e
la  transizione   digitale   e   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il presente decreto sono definiti,  in  prima  applicazione,
l'adeguamento e l'evoluzione  delle  caratteristiche  tecniche  della
piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con le
liste elettorali di cui all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati  relativi  all'iscrizione
nelle suddette liste.