Art. 2 
 
                      Modalita' di integrazione 
 
  1. I dati  dei  cittadini  iscritti  nelle  liste  elettorali  sono
contenuti in ANPR. 
  2. I campi relativi ai dati  di  cui  al  comma  1  sono  descritti
nell'allegato 1 - «Dati  liste  elettorali»,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.