Art. 4 
 
             Servizi per i cittadini registrati in ANPR 
 
  1. ANPR consente ai  cittadini  la  consultazione,  la  verifica  e
l'eventuale richiesta di rettifica dei propri dati di cui all'art. 2. 
  2. ANPR consente ai cittadini ivi  registrati  di  richiedere,  con
esclusivo  riferimento  alla  propria  posizione,  la  certificazione
relativa al godimento dell'elettorato attivo in modalita' telematica,
mediante l'emissione on-line di documenti digitali muniti di  sigillo
elettronico qualificato, ai sensi del regolamento  (UE)  n.  910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014,  secondo
le modalita' descritte  nell'allegato  2  -  «Servizi  per  comuni  e
cittadini - specifiche tecniche». 
  3. ANPR consente ai cittadini di  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea residenti in Italia di presentare la domanda di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197  nonche'  quella  di
cui all'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483. 
  4. Le funzionalita' di  ANPR  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
assicurate attraverso il sito web  di  ANPR,  previa  identificazione
informatica con le modalita' di  cui  all'art.  64  del  CAD,  ovvero
tramite il punto di accesso telematico di  cui  all'art.  64-bis  del
CAD, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2.