Art. 5 Misure di sicurezza 1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi devono garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate, in linea con quanto previsto dall'allegato 3 - «Misure di sicurezza», che costituisce parte integrante del presente decreto.