Art. 5 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi
devono  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati,   la
sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi nonche' il  tracciamento
delle  operazioni  effettuate,   in   linea   con   quanto   previsto
dall'allegato 3  -  «Misure  di  sicurezza»,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.