Art. 7 Disposizioni finali 1. Entro dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell'interno dell'attivazione del servizio, i comuni registrano in ANPR i dati di cui all'allegato 1 - «Dati liste elettorali». 2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194. 3. Ove necessario, l'allegato 1 - «Dati liste elettorali», l'allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche» e l'allegato 3 - «Misure di sicurezza» saranno aggiornati con decreti direttoriali del Ministero dell'interno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2022 Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2667