Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell'interno
dell'attivazione del servizio, i comuni registrano in ANPR i dati  di
cui all'allegato 1 - «Dati liste elettorali». 
  2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  stabilite  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194. 
  3.  Ove  necessario,  l'allegato  1  -  «Dati  liste   elettorali»,
l'allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche»
e l'allegato 3 - «Misure di sicurezza» saranno aggiornati con decreti
direttoriali del Ministero dell'interno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 ottobre 2022 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                             Il Ministro 
                    per l'innovazione tecnologica 
                      e la transizione digitale 
                                Colao 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 2667