Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Resta in vigore il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  27
febbraio 2001 recante «Tenuta dei registri dello stato  civile  nella
fase antecedente all'entrata in funzione degli  archivi  informatici»
fino alla data di adesione del comune nell'ANSC. 
  2. Ai registri tenuti dai  comuni  antecedentemente  alla  data  di
adesione all'ANSC continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37,  38,  39,  59,  60,
124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9  luglio  1939,  n.  1238,
richiamate all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396. 
  3. I registri  cartacei  sono  chiusi  dall'ufficiale  dello  stato
civile  il  giorno  antecedente  l'adesione,  con  processo   verbale
sottoscritto immediatamente dopo la registrazione dell'ultimo atto. 
  4. I comuni aderiscono all'ANSC  entro  diciotto  mesi  dalla  data
della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a
disposizione del servizio in ambito nazionale. 
  5.  Le   modalita'   di   adesione   sono   pubblicate   sul   sito
www.anagrafenazionale.interno.it in apposita sezione dedicata. 
  6. Fino alla data di adesione i comuni continuano  ad  operare  nel
rispetto della normativa vigente. 
  7. In caso di evoluzione delle caratteristiche  e  delle  modalita'
tecniche dei servizi di cui all'art. 5, l'allegato 3 -  «Servizi  per
l'utilizzo dell'ANSC» sara' aggiornato con decreto  direttoriale  del
Ministero dell'interno.