Art. 13 Disposizioni finali 1. Resta in vigore il decreto del Ministro dell'interno del 27 febbraio 2001 recante «Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici» fino alla data di adesione del comune nell'ANSC. 2. Ai registri tenuti dai comuni antecedentemente alla data di adesione all'ANSC continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, richiamate all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 3. I registri cartacei sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile il giorno antecedente l'adesione, con processo verbale sottoscritto immediatamente dopo la registrazione dell'ultimo atto. 4. I comuni aderiscono all'ANSC entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale. 5. Le modalita' di adesione sono pubblicate sul sito www.anagrafenazionale.interno.it in apposita sezione dedicata. 6. Fino alla data di adesione i comuni continuano ad operare nel rispetto della normativa vigente. 7. In caso di evoluzione delle caratteristiche e delle modalita' tecniche dei servizi di cui all'art. 5, l'allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC» sara' aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno.