Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a. «ANSC»: l'archivio nazionale informatizzato dei registri dello
stato civile; 
    b. «ANPR»: l'anagrafe nazionale della  popolazione  residente  di
cui all'art. 62 del CAD; 
    c. «atto dello stato civile»: il documento  informatico  generato
dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e
riguardante la cittadinanza,  la  nascita,  il  matrimonio,  l'unione
civile e la morte; 
    d. «CAD»: il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante
«Codice dell'amministrazione digitale».