Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a. «ANSC»: l'archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile; b. «ANPR»: l'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD; c. «atto dello stato civile»: il documento informatico generato dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l'unione civile e la morte; d. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale».