Art. 5 Servizi per i comuni per l'utilizzo dell'ANSC 1. I comuni fruiscono dei servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC per tutti gli adempimenti previsti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello stato civile, nonche' di comunicazione degli atti stessi. 2. I servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'ANSC sono descritti in allegato (Allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC»). 3. Le modalita' e i tempi di adesione da parte dei comuni all'ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono descritti all'art. 13 del presente decreto.