Art. 5 
 
            Servizi per i comuni per l'utilizzo dell'ANSC 
 
  1. I comuni fruiscono dei servizi resi disponibili  per  l'utilizzo
dell'ANSC  per  tutti  gli  adempimenti  previsti   in   materia   di
iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri  dello
stato civile, nonche' di comunicazione degli atti stessi. 
  2. I servizi resi disponibili ai comuni  per  l'utilizzo  dell'ANSC
sono descritti in allegato (Allegato  3  -  «Servizi  per  l'utilizzo
dell'ANSC»). 
  3. Le modalita' e i tempi di adesione da parte dei comuni all'ANSC,
con conseguente dismissione della versione analogica dei registri  di
stato civile, sono descritti all'art. 13 del presente decreto.