Art. 6 
 
Modalita' per l'iscrizione, la  trascrizione  e  l'annotazione  degli
                  atti dello stato civile nell'ANSC 
 
  1. L'ufficiale dello  stato  civile  iscrive,  trascrive  e  annota
nell'ANSC tutti gli atti  dello  stato  civile,  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dal  Capo  II  del  CAD  e  dalle  linee  guida
adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione,  gestione  e
conservazione dei documenti informatici, mediante i servizi descritti
in allegato (Allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC»). 
  2. L'ufficiale dello stato civile  allega  agli  atti  dello  stato
civile  gli  originali  informatici,  ovvero  le  copie  informatiche
formate ai sensi degli articoli 22 e 23-ter del CAD  degli  eventuali
originali analogici, contenenti le dichiarazioni, i processi  verbali
e ogni altra documentazione necessaria alla registrazione degli  atti
medesimi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art.  23-ter,  comma
3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale  dei  documenti
cosi' allegati e' soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo  di
conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici. 
  3. Le  annotazioni  e  le  trascrizioni  previste  dall'ordinamento
vigente sono effettuate tramite l'aggiornamento  dei  dati  nell'ANSC
con evidenza della modifica o dell'integrazione apportate. 
  4.  L'atto  dello  stato  civile,  chiuso  con  la   sottoscrizione
dell'ufficiale  dello  stato  civile  e  contestualmente   registrato
nell'ANSC, e' immodificabile, salvo che per le  eventuali  successive
attivita'  di  rettificazione  o  correzione  dello  stesso  con   le
modalita' prescritte dalla normativa vigente. 
  5. ANSC consente l'identificazione univoca di ogni atto dello stato
civile tramite una numerazione progressiva. 
  6. Ai fini dell'eventuale aggiornamento dei  registri  formati  dai
comuni in modalita' analogica, ANSC consente l'estrazione della copia
su  supporto  analogico   del   documento   informatico   munita   di
contrassegno  ai  sensi  dell'art.  23,   comma   2-bis,   del   CAD,
corrispondente agli atti dello stato civile e dei relativi allegati. 
  7. Quando, in osservanza  della  normativa  vigente,  l'atto  dello
stato civile sia da compiersi alla presenza  dei  dichiaranti  e  dei
testimoni, i medesimi sono identificati, ai sensi dell'art. 64, comma
3-bis, del CAD, tramite le funzionalita'  messe  a  disposizione  per
l'utilizzo dell'ANSC. Nel caso in cui i  dichiaranti  e  i  testimoni
siano sprovvisti di un sistema di identita'  digitale,  ovvero  nelle
ipotesi in cui non sia possibile utilizzarlo, l'ufficiale dello stato
civile li identifica a norma di legge. 
  8. Quando e' prescritta dall'ordinamento vigente la  sottoscrizione
dell'atto  dello  stato  civile  da  parte  dei  dichiaranti  e   dei
testimoni, l'ufficiale dello stato civile, tramite  le  funzionalita'
messe  a  disposizione  per  l'utilizzo  dell'ANSC,   acquisisce   la
sottoscrizione dei medesimi, anche  mediante  la  modalita'  prevista
dall'art. 65, comma 1, lettera b) del CAD ovvero ai  sensi  dell'art.
20, comma  1-bis,  del  CAD.  L'ufficiale  dello  stato  civile  puo'
altresi' acquisire la sottoscrizione autografa dei dichiaranti e  dei
testimoni; in tale ipotesi, fa  copia  su  supporto  informatico  del
documento analogico corrispondente, ai sensi degli articoli 21, comma
2-ter e 23-ter del CAD, e la allega all'atto dello stato  civile.  Ai
sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma  3,  del  CAD,
l'obbligo  di  conservazione  dell'originale  del   documento   cosi'
allegato e' soddisfatto  e  viene  meno  il  conseguente  obbligo  di
conservazione dei documenti originali analogici. 
  9. Nel caso di atto dello stato civile  da  compiersi  fuori  dalla
casa comunale e in presenza di comprovata  impossibilita'  di  fruire
dei servizi resi disponibili per  l'utilizzo  dell'ANSC,  l'ufficiale
dello  stato  civile  redige  l'atto  stesso  in   forma   analogica,
comprendente anche le eventuali sottoscrizioni dei dichiaranti e  dei
testimoni. Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile fa  copia  su
supporto informatico ai sensi dell'art. 23-ter del CAD e procede alla
tempestiva registrazione nell'ANSC indicando la data  e  l'orario  di
compimento dell'atto e il motivo della  sua  registrazione  in  tempi
successivi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma
3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale di tali atti e'
soddisfatto con la registrazione su ANSC e viene meno il  conseguente
obbligo di conservazione dell'atto redatto in forma analogica.