Art. 6 Modalita' per l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione degli atti dello stato civile nell'ANSC 1. L'ufficiale dello stato civile iscrive, trascrive e annota nell'ANSC tutti gli atti dello stato civile, nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II del CAD e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, mediante i servizi descritti in allegato (Allegato 3 - «Servizi per l'utilizzo dell'ANSC»). 2. L'ufficiale dello stato civile allega agli atti dello stato civile gli originali informatici, ovvero le copie informatiche formate ai sensi degli articoli 22 e 23-ter del CAD degli eventuali originali analogici, contenenti le dichiarazioni, i processi verbali e ogni altra documentazione necessaria alla registrazione degli atti medesimi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale dei documenti cosi' allegati e' soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici. 3. Le annotazioni e le trascrizioni previste dall'ordinamento vigente sono effettuate tramite l'aggiornamento dei dati nell'ANSC con evidenza della modifica o dell'integrazione apportate. 4. L'atto dello stato civile, chiuso con la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile e contestualmente registrato nell'ANSC, e' immodificabile, salvo che per le eventuali successive attivita' di rettificazione o correzione dello stesso con le modalita' prescritte dalla normativa vigente. 5. ANSC consente l'identificazione univoca di ogni atto dello stato civile tramite una numerazione progressiva. 6. Ai fini dell'eventuale aggiornamento dei registri formati dai comuni in modalita' analogica, ANSC consente l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico munita di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, corrispondente agli atti dello stato civile e dei relativi allegati. 7. Quando, in osservanza della normativa vigente, l'atto dello stato civile sia da compiersi alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, i medesimi sono identificati, ai sensi dell'art. 64, comma 3-bis, del CAD, tramite le funzionalita' messe a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC. Nel caso in cui i dichiaranti e i testimoni siano sprovvisti di un sistema di identita' digitale, ovvero nelle ipotesi in cui non sia possibile utilizzarlo, l'ufficiale dello stato civile li identifica a norma di legge. 8. Quando e' prescritta dall'ordinamento vigente la sottoscrizione dell'atto dello stato civile da parte dei dichiaranti e dei testimoni, l'ufficiale dello stato civile, tramite le funzionalita' messe a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC, acquisisce la sottoscrizione dei medesimi, anche mediante la modalita' prevista dall'art. 65, comma 1, lettera b) del CAD ovvero ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD. L'ufficiale dello stato civile puo' altresi' acquisire la sottoscrizione autografa dei dichiaranti e dei testimoni; in tale ipotesi, fa copia su supporto informatico del documento analogico corrispondente, ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter e 23-ter del CAD, e la allega all'atto dello stato civile. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale del documento cosi' allegato e' soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione dei documenti originali analogici. 9. Nel caso di atto dello stato civile da compiersi fuori dalla casa comunale e in presenza di comprovata impossibilita' di fruire dei servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC, l'ufficiale dello stato civile redige l'atto stesso in forma analogica, comprendente anche le eventuali sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni. Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile fa copia su supporto informatico ai sensi dell'art. 23-ter del CAD e procede alla tempestiva registrazione nell'ANSC indicando la data e l'orario di compimento dell'atto e il motivo della sua registrazione in tempi successivi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale di tali atti e' soddisfatto con la registrazione su ANSC e viene meno il conseguente obbligo di conservazione dell'atto redatto in forma analogica.