Art. 7 
 
                   Modalita' per le comunicazioni 
 
  1. Tutte le comunicazioni tra ufficiali dello stato civile, nonche'
quelle verso gli ufficiali  di  anagrafe  previste  dall'ordinamento,
sono assicurate tramite i servizi  resi  disponibili  per  l'utilizzo
dell'ANSC. 
  2. Le comunicazioni effettuate dagli ufficiali dello  stato  civile
ai fini  della  trascrizione  e/o  dell'annotazione  sono  assicurate
tramite: 
    a. la consultazione da parte di tutti gli ufficiali  dello  stato
civile competenti della relativa iscrizione o annotazione; 
    b. l'avviso agli ufficiali dello stato civile competenti  per  la
trascrizione e l'annotazione; 
    c.  la  possibilita'  per  gli  ufficiali  dello   stato   civile
competenti di estrarre la copia su supporto analogico  del  documento
informatico degli atti dello stato civile e degli eventuali allegati,
muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis,  del  CAD,
ai fini degli adempimenti di competenza. 
  3. Tramite i servizi messi a disposizione per l'utilizzo  dell'ANSC
e' consentita  altresi'  la  gestione  delle  comunicazioni  che  gli
ufficiali dello stato civile, a seguito di iscrizioni, trascrizioni o
annotazioni, debbono effettuare agli ufficiali  di  anagrafe,  per  i
conseguenti aggiornamenti. 
  4. Le comunicazioni, di cui ai commi 2 e 3, rivolte ai  comuni  che
non hanno  aderito  all'ANSC  sono  effettuate,  nel  rispetto  della
disciplina in materia di  trattamento  dei  dati  personali,  tramite
invio  della  copia  del  documento  informatico  e  degli  eventuali
allegati, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma  2-bis,
del CAD. 
  5. L'ufficiale dello stato civile del comune gia' aderente all'ANSC
che riceve una comunicazione da  un  comune  che  non  vi  ha  ancora
aderito, provvede agli adempimenti di competenza  tramite  i  servizi
resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC stessa.