Art. 7 Modalita' per le comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni tra ufficiali dello stato civile, nonche' quelle verso gli ufficiali di anagrafe previste dall'ordinamento, sono assicurate tramite i servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC. 2. Le comunicazioni effettuate dagli ufficiali dello stato civile ai fini della trascrizione e/o dell'annotazione sono assicurate tramite: a. la consultazione da parte di tutti gli ufficiali dello stato civile competenti della relativa iscrizione o annotazione; b. l'avviso agli ufficiali dello stato civile competenti per la trascrizione e l'annotazione; c. la possibilita' per gli ufficiali dello stato civile competenti di estrarre la copia su supporto analogico del documento informatico degli atti dello stato civile e degli eventuali allegati, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, ai fini degli adempimenti di competenza. 3. Tramite i servizi messi a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC e' consentita altresi' la gestione delle comunicazioni che gli ufficiali dello stato civile, a seguito di iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, debbono effettuare agli ufficiali di anagrafe, per i conseguenti aggiornamenti. 4. Le comunicazioni, di cui ai commi 2 e 3, rivolte ai comuni che non hanno aderito all'ANSC sono effettuate, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, tramite invio della copia del documento informatico e degli eventuali allegati, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD. 5. L'ufficiale dello stato civile del comune gia' aderente all'ANSC che riceve una comunicazione da un comune che non vi ha ancora aderito, provvede agli adempimenti di competenza tramite i servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC stessa.